SUPERBONUS 110% – Controlli fiscali e indebita compensazione

Il provvedimento dirigenziale n. 283847/2020 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E/2020, entrambi dell’8 agosto 2020, affrontano il tema delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura[1] e del concorso nella violazione (responsabilità solidale[2]) fra il beneficiario/contribuente e il fornitore che abbia applicato lo sconto e fra il beneficiario/contribuente e il cessionario del credito, con riferimento al pagamento dell’importo e dei relativi interessi. Viene delineato anche il profilo penale delle indebite compensazioni[3] sottoposte ai controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha otto anni per eseguire i necessari controlli ed agire in rettifica degli indebiti utilizzati in compensazione dei crediti di imposta relativi al Superbonus.
I controlli sulle detrazioni relative all’incentivo fiscale del 110% saranno soprattutto documentali su base selettiva e pongono a carico dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo di trasmissione degli atti e di segnalazione alle Procure competenti di tutte quelle fattispecie che integrano l’illecito ex art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000[4].
La Suprema Corte di Cassazione[5] ha stabilito che il reato si consumerebbe con la presentazione del modello F24[6] e non con la successiva dichiarazione dei redditi[7]. Infatti, con l’utilizzo del predetto modello, che rappresenta dunque il momento consumativo del reato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente[8], che consisterebbe nel mancato versamento di somme dovute, utilizzando in compensazione (art. 17, d.lgs. n. 241/1997) crediti a lui non spettanti[9] ovvero inesistenti[10].
Tale condotta fraudolenta è delineata nell’art. 10-quater[11], d.lgs. n. 74/2000, che la distingue dalla fattispecie illecita di semplice omesso versamento. È proprio l’utilizzo della compensazione di imposte e crediti che rappresenta il quid pluris.
Il reato di indebita compensazione è un reato istantaneo che si consuma quando le indebite compensazioni eccedono la somma di euro cinquantamila per il periodo d’imposta e prevede la reclusione da sei mesi a due anni; se la compensazione dei crediti superi i cinquantamila euro annui, la reclusione andrà da un anno e sei mesi a sei anni.
La competenza spetta al giudice del luogo del domicilio fiscale del contribuente.
Il ruolo centrale è rappresentato dai controlli fiscali effettuati dall’Agenzia delle Entrate e diretti a verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per far valere il diritto alla detrazione di imposta. In difetto, l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero nei confronti dei beneficiari dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.
Oltre all’accertamento della responsabilità penale, l’Ufficio può irrogare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, che va dal 100% al 200% dei crediti inesistenti, utilizzati in compensazione nel modello F4.
Gli accertamenti verranno comunicati a mezzo di notifica ex art. 27, commi da 16 a 20, d.l. n. 185/2008, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Infine, ferma l’applicazione delle ulteriori fattispecie penali (si pensi anche al reato previsto dall’art. 483 c.p. nel caso di asseverazione con contenuto mendace), ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilascino attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (art. 119, comma 14, d.l. n. 34/2020)[12].
[1] Si rinvia a quanto detto nel mio precedente articolo su “Circolare dell’agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/e. Sconto in fattura e cessione del bonus edilizio in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione”
[2] Si rinvia a quanto detto nel mio precedente articolo su “Formalità e controlli: applicazioni delle sanzioni per inosservanza della disciplina contenuta nel d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio)”.
[3] Ci si riferisce a quelle compensazioni effettuate in sede di versamento mediante modello F24 (c.d. compensazione orizzontale, art. 17, d.lgs. n. 241/97)
[4] Il reato previsto nell’art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000 si inserisce in quella fattispecie di reati (unitamente ai reati di omesso versamento di ritenute certificate ovvero di omesso versamento di imposta sul valore aggiunto) che puniscono la condotta di omesso versamento di imposte.
[5] Cass. Pen., 15 luglio 2020, n. 20853: nello stesso senso anche Cass. Pen. 05 novembre 2019, n. 44737, entrambe in DeJure.
[6] Il modello F24 è lo strumento tipico, voluto dal legislatore, attraverso il quale si può eseguire la compensazione tra debiti e crediti tributari.
[7] Rilevante è la Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 in merito proprio al profilo penale dell’indebita compensazione.
[8] Un esempio è il comportamento dell’Amministratore che occulti le scritture contabili societarie obbligatorie idonee a consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari relativo all’anno d’imposta, sottraendo così la prova dell’effettuata compensazione, la quale potrebbe essere desunta dall’Organo giudiziario indirettamente attraverso la dichiarazione IVA, i versamenti di imposta, le annotazioni sul libro giornale.
[9] Ci si riferisce a quei crediti utilizzati oltre il limite normativo oppure in compensazione in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati.
[10] Ci si riferisce a quei crediti tali sin dall’origine materialmente (si pensi al caso in cui siano stati assoggettati al 110% lavori edilizi che non avevano i requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dall’art. 119, d.l. n. 34/2020) ovvero che non esistono dal punto di vista soggettivo (esempio riferiti ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione) o perché sottoposti a condizione sospensiva (Cass. 28 ottobre 2015, n. III/05/2015).
[11] L’art. 10-quater è stato introdotto con d.l. n. 223/2006 a decorrere dal 4 luglio 2006.
[12] Si rinvia a quanto detto nel mio precedente articolo su “Formalità e controlli: applicazioni delle sanzioni per inosservanza della disciplina contenuta nel d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio)”.
Testo dell’avvocato Filippo Preite
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