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IL PARERE DELL’AVVOCATO: Controlli e sanzioni per i professionisti nel Superbonus del Decreto Rilancio.

IL PARERE DELL’AVVOCATO: Controlli e sanzioni per i professionisti nel Superbonus del Decreto Rilancio.

 

FORMALITÀ E CONTROLLI: APPLICAZIONI DELLE SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)

Sommario: 1. Il miglioramento della classe energetica. – 2. Il visto di conformità. – 3. Sanzioni e controlli.

 

 

  1. Il miglioramento della classe energetica

La disciplina contenuta nel d.lgs. 19 maggio 2020, n. 34, – coordinato con la legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti un materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce le norme sulla cessione e sconto sul corrispettivo delle varie detrazioni di cui all’art. 121 dello stesso decreto rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”- regolamenta il controllo e l’applicazione delle sanzioni per i casi di mancato rispetto della disciplina stessa.

 

Per accedere alla detrazione (art. 119, comma 3, d.l. n. 34/2020), gli interventi descritti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 d.l. 4 giugno 2013, n. 63[1]. È dunque richiesto che sia attestato un miglioramento con riguardo come minimo a due classi energetiche dell’edificio[2] oppure, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe  energetica più alta, da dimostrare mediante l’A.P.E.[3] (art. 6 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192), ante e post intervento, rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) nella forma della dichiarazione asseverata.

Oggetto della verifica di conformità e di congruità dovrà anche essere il totale delle spese sostenute.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art. 121, il contribuente richiederà il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che consentano d’invocare il diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi menzionati nell’art. 119 dello stesso decreto.

Il comma 13, art. 119, d.l. n. 34/2020 richiede – ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art. 121 – che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Per ciò che concerne gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi per la riduzione del relativo rischio è certificata dai tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, i quali dovranno anche attestare i requisiti tecnici del progetto, l’effettiva sua realizzazione, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati verificheranno, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e l’eventuale presenza di concessioni e/o autorizzazioni comunali, prima di iniziare i lavori, proprio per scongiurare abusi edilizi che rappresenterebbero certamente un elemento ostativo alla fruibilità del bonus.

Il tecnico abilitato dovrà allegare, pena l’invalidità dell’asseverazione, copia dell’Assicurazione, il cui massimale non potrà essere inferiore a euro 500.000,00 e copia del documento di riconoscimento, entrambi parti integranti dell’asseverazione medesima.

Infine, con specifico riferimento alla congruità delle spese sostenute, il tecnico abilitato dovrà fare riferimento ai prezziari individuati dal MISE e, nelle more dei decreti attuativi, detta congruità verrà accertata con riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in mancanza, sarà determinata sulla base dei prezzi correnti di mercato, tenendo conto del luogo ove i detti interventi verranno eseguiti.

 

 

  1. Il visto di conformità

Il tecnico abilitato, oltre all’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti per godere dell’agevolazione e alla corrispondente congruità delle spese sostenute, è tenuto a rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che consentiranno l’esercizio del diritto alla detrazione.

Il visto di conformità rappresenta uno strumento di controllo svolto dal professionista sulla corretta e puntuale applicazione delle norme tributarie[4] demandato o ai professionisti iscritti negli albi[5], ovvero ai responsabili dei centri di assistenza fiscale[6]; di fatto, il legislatore della riforma ha individuato come soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, persone che siano estranee all’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità è obbligatorio in caso di:

 

  • Presentazione del Modello 730;
  • Compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
  • Compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
  • Esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00.

La comunicazione dei dati deve essere fatta telematicamente, secondo le modalità di trasmissione individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; quindi, i professionisti legittimati a rilasciare il visto di conformità dovranno conseguire l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Possono essere abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: le associazioni professionali, le società semplici, le società commerciali di servizi contabili (art. 1, comma 1, D.M. 18 febbraio 1999), le S.T.P.

I professionisti e i certificatori che rilasciano il visto di conformità hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile (art. 22 “Garanzie”, comma 1, D.M. n. 164/1999) con un massimale adeguato al numero dei contribuenti che assistono e al numero dei visti di conformità rilasciati, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati (art. 119, comma 14, d.l. n. 34/2020). Ad ogni buon conto, la polizza non può avere un massimale inferiore a 3.000.000,00 di euro[7] (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2014, § 4) , al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata nel periodo di validità della polizza, nonché il risarcimento del danno denunciato, nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

 

 

  1. Sanzioni e controlli

Secondo quanto prevede il Decreto rilancio, ferma l’applicazione delle sanzioni penali (si pensi anche all’illecito penale che integra l’art. 483 c.p. nel caso in cui l’asseverazione abbia contenuto mendace) ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilascino attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (art. 119, comma 14, d.l. n. 34/2020).

I decreti attuativi dovranno coordinare la disposizione contenuta nell’art. 119 Decreto Rilancio con l’art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 472/1997[8], che prevede, per i casi di ripetute violazioni ovvero di violazioni gravi, la sospensione del professionista che non sarà più abilitato al rilascio del visto di conformità per un tempo determinato. La stessa norma statuisce che, al professionista cui sia già stata irrogata la sanzione della sospensione e che continui a commettere la medesima infrazione, dopo il periodo della sospensione, verrà privato dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dovrà fare chiarezza sul punto e coordinare normativamente la materia.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta, peraltro, la decadenza dal beneficio.

Altre sanzioni sono previste nei confronti di coloro che non sono in regola con i requisiti richiesti ex lege per beneficiare del Superbonus del 110%. I commi 4 e 5 dell’art. 121 stabiliscono che, per ciò che concerne i fornitori e i cessionari che utilizzino il credito d’imposta ricevuto, questi ultimi ne risponderanno nei limiti dell’utilizzo irregolare ovvero in misura maggiore rispetto al bonus ricevuto.

Diversamente, nel caso in cui si faccia istanza per beneficiare del bonus, senza essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, sarà l’Agenzia delle Entrate a verificarlo attraverso la sua funzione di controllo. Quando perciò emerga detta mancanza dei presupposti, anche parziale, per beneficiare del Superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero dell’importo delle detrazioni concesse.

L’importo della detrazione, oggetto del recupero, sarà maggiorato degli interessi (art. 20 D.P.R. n. 602/ 1973) e delle sanzioni (art. 13, d.lgs. n. 471/1997), nei confronti del soggetto beneficiario.

Infine, nel caso di concorso nella violazione (esempio, responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari), sarà irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libererà tutti gli altri, salvo il diritto di regresso (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 472/1997).

 


 

[1] Convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90.

[2] Ovvero, delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessori autonomi all’esterno.

[3] L’Attestato di prestazione energetica (A.P.E) – le cui “Linee guida” sono contenute nel D.M. del 26 giugno 2015 del Ministero  dello Sviluppo Economico (MISE) – viene redatto dal certificatore energetico che, nella maggior parte dei casi, è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Potrà essere dunque un Architetto, un Ingegnere, un Geometra, o altro professionista ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Le successive modificazioni di cui all’art. 6 del d.lgs.19 agosto 2005, n. 192 (entrato in vigore l’8 ottobre 2005 in attuazione della Direttiva comunitaria 2002/91/CE) sono state apportate dal d.l. 63/2013 che introduce  l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.).

L’A.P.E. (detta anche nella prassi tecnica “pagella energetica”) è un documento richiesto nella compravendita di immobili, nei trasferimenti immobiliari a titolo gratuito oppure nelle nuove locazioni di immobili o unità immobiliari, sempre che questi ultimi non ne siano già dotati.

È dato precisare che il Centro Studi del Notariato (Studio n. 657-2013/C) si è interessato della problematica afferente i casi in cui non è obbligatorio allegare l’A.P.E. nei contratti e negli atti. Per completezza espositiva e per agevolare il lettore, si riporta di seguito l’elenco completo: edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione, manufatti che non possono essere riconducibili alla definizione di “edificio” (ad esempio: piscine, gazebo, etc.); i fabbricati privi di parti dell’involucro edilizio (c.d. “scheletro strutturale”); i fabbricati allo stato rustico (ovverosia privi di serramenti e di impianti e rifiniture); i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore a 50mq; i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati; i garage, le autorimesse e deposti auto; i fabbricati che non devono garantire confort abitativi in quanto considerati di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone quali: stalle, depositi, cantine, locali caldaie, locali tecnici, garage; i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze permanenti (esempio: serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo.

A norma dell’art. 4., co 4, del D.M. 26 giugno 2015 del MISE, l’A.P.E. deve riportare obbligatoriamente, per edificio o per unità immobiliare, a pena l’invalidità: la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica cin le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Ogni A.P.E. deve riportare, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Infine, l’art. 6, co. 5, d.lgs. n. 192/2005 stabilisce che, l’attestato di prestazione energetica ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe  energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

[4] Conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili.

[5] Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; dei consulenti del lavoro; ovvero i periti ed esperti che lavorano nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, inquadrati nel settore tributi, la cui iscrizione risulti alla data del 30 settembre 1993 e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, diploma di ragioneria o equipollenti.

[6] Centri di assistenza fiscale (C.A.F.) e Responsabili dell’assistenza fiscale (R.A.F.), di cui all’art. 32 d.lgs. 241/1997.

[7] Importo maggiorato rispetto ai 1.032.913,80 euro previsti dalla lett. b), comma 2, art. 6, d.lgs. n. 175/2014.

[8] Si prevede che il rilascio di un visto di conformità infedele (ferma restando l’applicazione della specifica sanzione legata alla violazione commessa dal contribuente) viene sanzionato con l’applicazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro.

In caso di violazioni particolarmente gravi o ripetute, è prevista la sospensione dell’autorizzazione ad apporre il visto per un periodo da 1 a 3 anni.

Ove persistano ripetute violazioni, successive al periodo di sospensione, l’Amministrazione finanziaria può inibire il rilascio del visto.

La predetta sanzione è soggetta alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in quanto compatibili.

Competente ad irrogare la sanzione è la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, in ragione del domicilio fiscale del professionista.

In base al principio di colpevolezza (art. 5. d.lgs. n. 472/97) le sanzioni a carico dei professionisti si applicheranno solo nei casi in cui, in sede di controllo, emerga una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata, effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di conformità.

 


Testo dell’avvocato Filippo Preite
Foto e Editing: Amate l’Architettura

STUDIO LEGALE CAGNAZZO PREITE Avv. Filippo Preite
 
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