Scroll Top

SUPERBONUS 110 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/e – Sconto in fattura e cessione del Bonus edilizio in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione

SUPERBONUS 110 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/e – Sconto in fattura e cessione del Bonus edilizio in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione

 

Il legislatore tributario con l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 [1] ha previsto la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi eseguiti sugli immobili nel corso degli anni 2020 e 2021 optando [2] – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in abbattimento del proprio carico fiscale – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino all’importo massimo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari; ovvero, per la cessione della detrazione, anche parziale, di un credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione, con facoltà, per il cessionario, di cederlo a sua volta successivamente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal giorno dieci del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale siano state sostenute le spese.
La quota del credito non utilizzata entro il trentuno dicembre dell’anno di riferimento non potrà essere detratta negli anni successivi, né potrà esserne praticato il rimborso ovvero l’ulteriore cessione.
Quindi, il beneficiario/contribuente avrà alternativamente una triplice opzione:
– usufruire dell’utilizzo diretto della detrazione in abbattimento del proprio carico fiscale;
– ottenere uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore;
– trasformare la detrazione in un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione [3] , con facoltà di cedere il predetto credito ad altri soggetti.
Con l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il legislatore della riforma tributaria ha ampliato gli interventi cedibili (e, quindi, le c.d. detrazioni trasferibili), ricomprendendo i lavori riguardanti il risparmio energetico [4] , il recupero del patrimonio edilizio [5] , le misure antisismiche [6] , il rifacimento (recupero e rifacimento) delle facciate (c.d. bonus facciate [7] ) [8] , l’installazione degli impianti solari fotovoltaici [9] , le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli elettrici [10].

La ratio della norma che introduce il Superbonus sta nella finalità, da una parte, di ridurre l’inquinamento che arriva dalle nostre case, rendendole efficienti sul piano energetico, con effetti positivi di riduzione delle bollette; dall’altra, di creare una domanda che sia maggiore dell’offerta, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nell’edilizia, in una chiave sostenibile.
Importante sottolineare come il diritto di opzione per la cessione del credito ovvero dello sconto in fattura, potrà essere esercitato dal beneficiario/contribuente anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, senza che sia necessario aspettare il fine lavori. Il legislatore tributario ha tuttavia richiesto che siano rispettati due limiti: gli stati di avanzamento non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo (tenendo conto dei due stati di avanzamento e del saldo); ciascuno stato di avanzamento dovrà riferirsi come minimo al 30% dell’importo complessivo dei lavori.
Saranno di competenza dell’Agenzia delle Entrate, il controllo e le verifiche documentali: qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che diano diritto alla detrazione, l’Amministrazione finanziaria recupererà dal beneficiario/contribuente il totale dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Ciò anche nel caso in cui quest’ultimo abbia optato per la cessione o lo sconto in fattura. Resta ferma la responsabilità solidale fra il beneficiario/contribuente e il fornitore che abbia applicato lo sconto e sempre fra il beneficiario/contribuente e il cessionario del credito, in relazione al pagamento dell’importo e dei relativi interessi, laddove sia accertato il concorso nella violazione ex art. 121, comma 5.
I fornitori e i soggetti cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto (l’art. 121, comma 4, d.l. n. 34/2020).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E stabilisce che la comunicazione per l’esercizio dell’opzione potrà essere inviata telematicamente a partire dalla data del 15 ottobre 2020 [11] e non oltre la data del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui siano state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La data del 15 ottobre 2020 non osta a che i beneficiari/contribuenti possano avviare gli interventi ovvero possano prendere contatti e accordi con le imprese e/o con terzi per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La comunicazione in formato digitale potrà essere inviata anche da un intermediario all’uopo incaricato dal beneficiario/contribuente ovvero dall’Amministratore di condominio per gli interventi eseguiti su parti comuni.
Nel caso in cui si tratti di lavori aventi ad oggetto opere dirette a ridurre il rischio sismico, ovvero riguardanti il risparmio termico, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà esclusivamente essere effettuata dal soggetto che rilasci il visto di conformità ovvero dall’Amministratore di condominio, anche avvalendosi dell’aiuto di un intermediario.
Nel caso di interventi aventi ad oggetto la riqualificazione energetica, la comunicazione dovrà essere inviata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio, da parte dell’Enea, della ricevuta di avvenuta trasmissione.
L’opzione potrà essere annullata dal beneficiario/contribuente fino al quinto giorno successivo a quello di invio; parimenti, entro lo stesso giorno, il beneficiario/contribuente potrà inviare una comunicazione in rettifica a quella inviata, che sostituirà quella precedente.
Circa il percorso da seguire per conseguire le detrazioni al 110% si rinvia a quanto detto nel mio precedente articolo su Formalità e controlli: applicazioni delle sanzioni per inosservanza della disciplina contenuta nel d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio).

 


[1] Convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, con decorrenza dal 19 luglio 2020. Ad ogni buon fine e per quanto occorra si precisa che l’art. 121 d.l. n. 34/2020 si riferisce a spese sostenute negli anni 2020-2021, dove si prevede che il Superbonus del 110% possa essere riconosciuto a tutti gli interventi di riqualificazione energetica.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la normativa di riferimento – per ciò che concerne le detrazioni cedibili – è quella prevista nell’art. 14, d.l. n. 63/2013 (modificato dal comma 1 dell’art. 4-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 5,
convertito con legge n. 96/2017 ) per tutti gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sia sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia sulle singole unità familiari. Secondo la predetta normativa, è possibile cedere la
detrazione dell’80% o dell’85% spettante, nel caso si tratti di interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14, comma 2- quater, d.l. n. 63/2013.
[2] La scelta che i beneficiari del bonus potranno fare in luogo della detrazione diretta è “alternativa” e non cumulativa.
[3] Ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997, la compensazione avviene sulla base delle rate residue di detrazione non fruite; il credito d’imposta dovrà essere applicato con la stessa ripartizione in quote annuali che avrebbe legittimato l’utilizzo della relativa detrazione fiscale. Le quote di credito d’imposta non compensate nell’anno, non potranno essere utilizzate negli anni successivi e non potrà essere richiesto il rimborso.
[4] Art. 14 del d.l. n. 63/2013, convertito nella l. n. 90/2013, ai quali si aggiungono gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020 per i quali è prevista la detrazione nella misura del 110%.
[5] Art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
[6] Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, d.l. n. 63/2013, convertito nella l. n. 90/2013, ai quali si aggiungono gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020.
[7] Ci si riferisce anche agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
[8] Art. 1, commi da 219 a 223, l. n. 160/2019.
[9] Art. 16-bis, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); ai quali si aggiungono gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020 per i quali è prevista la detrazione nella misura del 110%.
[10] Art. 16-ter del d.l. n. 63/2013, convertito nella l. n. 90/2013, ai quali si aggiungono gli interventi di cui al comma 8 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020 per i quali è prevista la detrazione nella misura del 110%.
[11] La data del 15 ottobre 2020 è stata indicata dal legislatore tributario per consentire alla Sogei di apprestare la piattaforma per la corretta gestione del bonus e relative cessioni.

 


Testo dell’avvocato Filippo Preite
Editing: Amate l’Architettura

STUDIO LEGALE CAGNAZZO PREITE Avv. Filippo Preite
 
Via Terenzio, 7 – Angolo Via Cola di Rienzo
00193 – ROMA
Tel./Fax 06.64520064 – Tel. 06.68301245 – cell. 333.2503203
E-mail: info.roma@studiolegalecagnazzopreite.com
 
Via Carlo Freguglia, 10
20122 – MILANO
Tel./Fax 02.36536468 – cell. 351.6821902
E-mail: info.milano@studiolegalecagnazzopreite.com
 

STUDIO LEGALE CAGNAZZO PREITE Avv. Filippo Preite
 
Via Terenzio, 7 – Angolo Via Cola di Rienzo
00193 – ROMA
Tel./Fax 06.64520064 – Tel. 06.68301245 – cell. 333.2503203
E-mail: info.roma@studiolegalecagnazzopreite.com
 
Via Carlo Freguglia, 10
20122 – MILANO
Tel./Fax 02.36536468 – cell. 351.6821902
E-mail: info.milano@studiolegalecagnazzopreite.com
 

     

Post Correlati

Lascia un commento