Scroll Top

LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Testo di Filippo Preite, illustrazioni di Cristina Senatore

Sommario: 1. Natura dell’incarico del Direttore dei Lavori. – 2. L’incarico del Direttore dei Lavori nell’appalto privato e nell’appalto pubblico. – 3. La rappresentanza tecnica del Direttore dei lavori. – 4. La direzione e l’alta sorveglianza dei lavori. – 5. (segue) L’Alta sorveglianza. – 6  La responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

1. Natura dell’incarico del Direttore dei Lavori

L’incarico di direttore dei lavori[1], che rientra nell’ambito delle prestazioni professionali (escludendosi così che lo stesso possa essere ritenuto un contratto d’opera manuale oppure un contratto di appalto) è disciplinato, in parte dalla normativa comunitaria (art. 21, Direttiva CE n. 2005/36 del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005[2]) ed in parte dal codice civile (artt. 2229-2238 c.c.)[3].

E’ da precisare come costituisca incarico professionale differente e distinto, benché possa essere assunto dalla medesima persona, quello riguardante la direzione dei lavori e quello di progettazione[4].

In ambito penale[5], è possibile l’esclusione della responsabilità del progettista, anche a titolo di concorso, per reati derivanti dalla costruzione dell’opera, considerando che la fase di redazione di un progetto – pur realizzato in maniera difforme rispetto alla normativa vigente – va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, non potendosi configurare un nesso di causalità fra la redazione del progetto menzionato e l’attività di attuazione dello stesso, nei confronti della quale soltanto potrà emergere una rilevanza penale.

Si deve fare attenzione nel distinguere, anche sotto il profilo della responsabilità, l’incarico di direttore dei lavori da quello di direttore del cantiere[6] (figura delineata nel previgente art. 6, d.m. 19 aprile 2000, n. 145): le due figure professionali differiscono con riferimento ai titoli professionali richiesti, alle competenze, alla preparazione, alla responsabilità e alla provenienza dell’incarico (dal committente, di cui è un mandatario, per il primo; e dall’appaltatore, per il secondo).

Nell’appalto di opera pubblica, il direttore dei lavori – nominato dal contraente generale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 190/2002 – non esercita alcun potere autoritativo e non può, quindi, ritenersi inserito funzionalmente nell’apparato amministrativo della stazione appaltante[7].

Per quanto concerne la presenza di eventuali collaboratori del professionista[8], la normativa vigente in materia prevede la facoltà concessa al direttore dei lavori di affiancare a sé ispettori di cantiere e direttori operativi; pertanto, nel caso in cui il bando o il disciplinare di gara non lo preveda, non sussiste alcuna necessità di nominare un ispettore di cantiere[9].

In ogni caso, il direttore dei lavori esercita un controllo diretto sulle mansioni svolte dall’assistente giornaliero, designato dalla comune fiducia del committente e del professionista; il collaboratore ha il compito dell’assistenza continuata ai lavori e della tenuta dei libretti di misure e dei registri di contabilità (art. 17, comma 1, l. n. 143/1949).

Altra figura di collaboratore/professionista che potrebbe affiancare il direttore dei lavori è l’architetto quale consulente «artistico »[10].

Infine, la Cassazione ha configurato la responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere, per il crollo colposo di costruzioni conseguente a evento sismico, se i due professionisti, durante i lavori di ampliamento di un edificio, abbiano omesso di verificare (il primo) la conformità delle opere eseguite agli elaborati progettuali e (il secondo) l’esecuzione fedele del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell’impiego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamente all’evento sismico[11].

 

2. L’incarico del Direttore dei Lavori nell’appalto privato e nell’appalto pubblico

La designazione di un direttore dei lavori nel contratto di appalto pubblico è generalmente obbligatoria[12] e il professionista/prestatore d’opera intellettuale – che non è necessariamente un dipendente pubblico e che deve considerarsi inserito funzionalmente e temporaneamente nell’apparato organizzativo dell’ente, quale organo tecnico e straordinario in considerazione dei compiti e delle funzioni devolutigli – risponde per l’eventuale danno provocato da responsabilità erariale[13].

È dato precisare che, se il contratto ha come committente un privato, non è necessario fare ricorso a tale figura professionale[14].

La nomina del direttore dei lavori diventa eccezionalmente obbligatoria in caso di contratti riguardanti le costruzioni in zone sismiche. Con riguardo a queste ultime, il professionista risponderebbe del reato previsto dall’art. 95, D.P.R. n. 380/2001, in caso di esecuzione d’interventi edilizi in assenza del previo deposito del progetto presso il Genio civile. Il professionista assume una posizione di controllo su costruzioni potenzialmente lesive dell’incolumità pubblica, con il conseguente obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia[15].

Nell’appalto pubblico, inoltre, in caso di gravi inadempienze commesse dal direttore dei lavori, l’ente committente può sollevare quest’ultimo dall’incarico affidatogli, con annullamento in autotutela.

Il prestatore d’opera intellettuale – laddove voglia esercitare il proprio diritto alla difesa nei giudizi aventi a oggetto la conclusione del rapporto professionale, sia in sede civile che amministrativa – ha diritto di accesso[16] (art. 24, comma 7, l. n. 241/1990) ai documenti relativi alla ripresa dei lavori nel cantiere e relativo verbale; a relazioni e pareri del responsabile unico del procedimento; alla perizia di variante; alla nomina del nuovo direttore dei lavori[17].

Solo per completezza espositiva, nel caso vi fossero delle spese di lite in conseguenza all’instaurazione di una controversia, al professionista non è dovuto alcun rimborso delle spese legali. Ciò poiché il Prestatore d’opera intellettuale non è dipendente dall’Amministrazione Pubblica, benché gli sia stato conferito l’incarico di direttore dei lavori, quindi  non è un suo dipendente, né è legato con l’Amministrazione Pubblica da un rapporto di servizio in senso stretto[18] (20).

 

3. La rappresentanza tecnica del Direttore dei lavori

A norma dell’art. 1387 c.c., il direttore dei lavori, persona di fiducia del committente, assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica[19]. Ha poteri di controllo sull’esecuzione dell’appalto, avendo come compito anche quello di portare a conoscenza del committente errori, imperfezioni, vizi ovvero difetti, ordinando, se del caso, l’interruzione dei lavori[20].

Negli appalti pubblici, gli ordini di servizio che provengano dal direttore dei lavori nei confronti dell’impresa aggiudicataria di un appalto d’opera, non hanno natura provvedimentale, ma si inseriscono nell’ambito delle clausole contrattuali e dei capitolati generali e speciali che regolano con puntualità i rispettivi diritti e obblighi della stazione appaltante e dell’appaltatore.[21].

Nell’appalto di opere pubbliche, il calcolo delle opere extra-contrattuali operato dal direttore dei lavori, non fa sorgere a favore dell’appaltatore alcun diritto al compenso tout court, a meno che non vi sia stata una volontà preventiva dell’ente pubblico alla loro realizzazione, o vi sia stato il riconoscimento, esplicito o implicito, dell’ente stesso che quei lavori siano indispensabili.[22].

La Suprema Corte[23] si è pronunciata sul punto, affermando che, nel caso in cui il direttore dei lavori abbia accettato il prezzo finale dell’opera, anche se  difforme da quello pattuito, e sia fuoriuscito dai suoi poteri ordinari, le sue manifestazioni di volontà sono prive di valore giuridico e non vincolanti per il committente.

In ogni caso, la previsione, nel contratto di appalto, del diritto dell’imprenditore al pagamento di acconti da parte del committente, esigibili periodicamente sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori, eseguita in contraddittorio delle parti o dal direttore dei lavori, non è idonea a integrare e a sostituire la verifica dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo l’ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti.

Il committente che approva gli stati di avanzamento conferma il diritto dell’appaltatore salvo che il committente stesso non dimostri che, per quantità dei lavori eseguiti e per prezzi applicati, l’opera sia difforme[24].

Il direttore dei lavori per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli.

Rimane a carico del committente-proprietario la culpa in vigilando; di conseguenza, il committente medesimo, autonomamente responsabile per legge, non può far leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente per sottrarsi all’obbligo di osservanza sanzionati penalmente in materia edilizia.

 

4. La direzione e l’alta sorveglianza dei lavori

L’incarico del direttore dei lavori concerne la fase esecutiva e comincia nel momento in cui l’opera ha un progetto, approvato dal committente, che abbia ottenuto i nulla osta amministrativi necessari.

Il direttore dei lavori, quale responsabile tecnico dell’opera anche con riferimento ai modi e tempi per la sua realizzazione, è tenuto alla direzione[25] e all’alta sorveglianza[26] dei lavori, come prescrive l’art. 19, lett. g), l. 2 marzo 1943, n. 149[27].

Rientra nei compiti del direttore dei lavori la segnalazione all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e degli inconvenienti che si verificano durante i lavori, affinché vi ponga rimedio; ovvero, laddove il professionista rilevi delle difformità rispetto al progetto, deve ordinare tempestivamente la sospensione dei lavori[28].

Inoltre, nell’ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni, la Cassazione[29] ha ritenuto che il direttore dei lavori incaricato dal committente ad espletare il suo incarico limitato alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto, risponde anche dell’infortunio subito dal lavoratore, qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere ai lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per facta concludentia, risulti la sua ingerenza concreta nell’organizzazione del lavoro o nell’organizzazione di cantiere.

Quanto all’oggetto dell’obbligazione assunta con l’incarico di direzione dei lavori, la dottrina ha chiarito che non vi rientra l’indagine circa la natura e la consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato il fabbricato[30].

 

5. (segue) L’Alta sorveglianza

L’attività di alta sorveglianza, non richiedendo la presenza giornaliera sul cantiere del professionista, non configura di per sé una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori, imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali[31].

In ogni caso, l’obbligo di sorveglianza del direttore dei lavori per conto del committente (art. 19, comma 1, lett. g, l. n. 143/1949) dà vita ad un’obbligazione di mezzi (o di diligenza)[32] che si esplicita nel controllo della realizzazione dell’opera e delle singole attività edificatorie nelle loro varie fasi.

Il controllo, di fatto, si attua attraverso visite periodiche in cantiere e contatti diretti con i rappresentanti e con gli organi tecnici dell’impresa, in modo da verificare che in ciascuna fase siano state osservate le regole dell’arte, la conformità al progetto e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Il professionista incaricato dunque di vigilare sull’esecuzione dell’opera in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, sarà di conseguenza responsabile per i vizi progettuali, nel caso in cui sia stato incaricato espressamente dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto[33].

L’attività di alta sorveglianza può esporre a conseguenze di rilievo anche penale: si pensi alla responsabilità penale, a titolo concorsuale, del direttore dei lavori nell’ambito degli illeciti previsti dalla normativa edilizia e urbanistica[34]; ovvero alla responsabilità penale per gli abusi commessi durante la costruzione, ricadendo sul professionista l’onere di vigilare sull’esecuzione regolare delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate[35].

Essendo l’obbligazione del direttore dei lavori un’obbligazione di mezzi che si concretizza in una presenza vigile ed esperta, idonea ad assicurare l’adempimento corretto dell’incarico professionale e, per quanto di competenza, il buon fine dell’attività di costruzione, l’eventuale inadempimento va apprezzato non semplicemente in rapporto al mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma anche con riguardo alla diligenza e alla perizia impiegata dal professionista[36].

Oltre alla responsabilità del direttore dei lavori vi è la responsabilità dell’appaltatore, il quale vi incorrerà quando le opere risultino eseguite sotto il controllo e la vigilanza del tecnico indicato dal committente; sull’appaltatore grava l’obbligo di rispettare le clausole negoziali (contenute nel contratto di appalto) e le regole dell’arte e di consegnare al committente un opus perfectum.

Il direttore dei lavori per conto del committente, quale professionista intellettuale, deve impiegare, nello svolgimento dell’incarico assunto, la diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c.: il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto[37].

Il parametro della diligenza in esame viene utilizzato non solo con riguardo alla responsabilità ex contractu, ma anche per l’illecito aquiliano .

La colpa professionale include soprattutto la perizia la cui mancanza dà luogo a inadempimento[38].

Oltre alla responsabilità per inadempimento contrattuale (artt. 1176, 2236 c.c.), al direttore dei lavori sono ascrivibili anche altre fattispecie di responsabilità: illeciti penali e illeciti deontologici. Si pensi, ad esempio, alle sanzioni addebitate al direttore dei lavori per l’omissione del controllo ovvero alla responsabilità penale prevista nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia)[39].

Assume rilievo anche la responsabilità a carico del direttore dei lavori per le varianti[40] in corso d’opera e per i materiali.

Sul presupposto, come già detto, che l’attività del direttore dei lavori è diretta ad accertare la conformità della realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità dell’esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, il medesimo incorrerà in responsabilità professionale laddove, consapevolmente, abbia accettato la realizzazione di opere difformi rispetto al progetto, avallando così il comportamento del committente che, per contenere i costi, decida di modificare l’esecuzione dell’opera rispetto al computo metrico[41].

Il professionista non può, inoltre, acquistare materiali di propria iniziativa[42].

La responsabilità per i vizi e i difetti dei materiali utilizzati nell’opus è a carico dell’appaltatore, anche se i materiali vengano scelti dal committente, ad eccezione del caso in cui vi siano espresse pattuizioni negoziali dalle quali risulti che sia stato riservato un potere insindacabile e vincolante di scelta e/o di controllo dei materiali al committente o al suo direttore dei lavori.

La l. n. 1086/1971, nell’art. 3, comma 2, stabilisce poi che il controllo e la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale per i materiali è limitata unicamente al momento della posa in opera.

 

6. La responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’appaltatore

Alla responsabilità del direttore dei lavori verso il committente si può affiancare la responsabilità per l’inadempimento dell’appaltatore e di diverso professionista che abbia progettato l’opera, come anche eventualmente di altri soggetti.

Una parte della dottrina parla, a tal riguardo, di concorso non cumulativo ma alternativo, poiché dette responsabilità trovano fondamento nella violazione di obblighi autonomi e distinti, derivanti rispettivamente dal contratto d’opera professionale e dal contratto di appalto.

È prevalsa l’opinione per cui, sia per la responsabilità contrattuale sia per quella aquiliana, se l’unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, per ritenere la solidarietà di tutti nell’obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a causare l’evento; non è rilevante che costituiscano atti illeciti diversi e autonomi o violazioni di norme giuridiche diverse.

I condebitori, quindi, rimangono vincolati in solido (art. 2055, comma 1, c.c.) e il creditore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere l’intero risarcimento. È sempre possibile la ripartizione dell’obbligo fra i condebitori solidali, così come previsto dall’art. 1298 c.c. e l’azione di regresso verso gli altri corresponsabili a favore di colui che abbia pagato l’intero (ex artt. 1299 e 2055, commi 2 e 3, c.c.).

Quindi, se il committente ha subito un danno per concorrenti inadempimenti del direttore dei lavori e dell’appaltatore, ricorrerà, in questo caso una responsabilità solidale a causa dell’inadempienza ai rispettivi contratti del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice rispetto ai diversi contratti intercorsi[43]; quindi, per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano atti illeciti autonomi e distinti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Il concorso di responsabilità può riguardare naturalmente anche la responsabilità aquiliana.

[1] Affidato per la maggior parte dei casi ad ingegneri e architetti e, nei casi in cui rientri nella loro competenza, anche a professionisti tecnici minori, quali i geometri e i periti edili. Cfr. Musolino G., Il Direttore dei lavori. L’Incarico e la relativa responsabilità, in Responsabilità civile e previdenza, Milano, 2020, n. 2, 404 e ss.
[2] Corte Giust. Ue, 16 aprile 2015, in causa C-477/13.
[3] Musolino G., Contratto d’opera professionale, III ed., in Il Codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger P., diretto da Busnelli F.D., Milano, 2020; Cuffaro V. (diretto da), La responsabilità professionale, Bologna, 2019.
[4] Musolino G., La responsabilità del professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra), VII ed., Rimini, 2011; Musolino G, Contratto d’opera professionale, cit., 587; Quadrato M.E., La responsabilità civile dell’architetto, Napoli, 2005; Favale R., La responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori, in Danno resp., 1999, 493;
[5] Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 16204, in Urb. app., 2013, 863. In dottrina sulla distinzione fra direttore dei lavori e direttore del cantiere: Rubino D., L’appalto, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, IV ed., a cura di Moscati E., Torino, 1980, 375; Cianflone a., Giovannini g.,  Lopilato v., L’appalto di opere pubbliche, XIII ed., t. II, Milano, 2018, 1699
[6] Il direttore del cantiere può essere anche un tecnico diplomato geometra o perito edile
[7] Cass. Civ., Sezioni Unite, 26 aprile 2017, n. 10231, in DeJure.
[8] Cfr. l’art. 101, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
[9] Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2167, in DeJure.
[10] Cass. Civ., Sezioni Unite, 22 settembre 2014, n. 19891 (ord.), in Leggi d’Italia.
[11] Cass. Pen., Sez. IV, 8 luglio 2016, n. 2378, in DeJure.
[12] Cfr. art. 101, d.lgs. n. 50/2016, e, precedentemente, art. 130, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che a sua volta ha ripreso l’art. 27, l. 11 febbraio 1994, n. 109. In dottrina, Cosmai p., Iovino r., Il nuovo Codice degli appalti pubblici, Milanofiori Assago, 2016, 274.
[13] Cass. Civ., Sezioni Unite, 25 marzo 2016, n. 6022, in Guida dir., 2016, f. 26, 46. Sulla responsabilità contabile del direttore dei lavori nominato dall’Amministrazione Pubblica, si vedano: Riaro Sforza M., La responsabilità del direttore dei lavori di un’opera pubblica soggiace alla giurisdizione della Corte dei Conti, in P.Q.M., 2009, f. 3, 75; Moroli A., Il direttore dei lavori, con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di appalti di opere pubbliche, è ancora responsabile per il danno erariale da progetto inattendibile?, in Riv. trim. app., 2005, 507; Musolino G., Appalto pubblico. La progettazione e la direzione dei lavori alla luce della giurisprudenza della corte dei conti, in Riv. trim. app., 2013, 5.
[14] Musolino G., Il direttore dei lavori nell’appalto pubblico e privato. Obbligazioni e responsabilità, in Riv. trim. app., 2015, 449; Musolino G., La figura del direttore dei lavori nel contratto di appalto privato, ivi, 1988, 951;
[15] Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 7775, in Leggi d’Italia.
[16] Il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale. L’accesso, riferendosi allo svolgimento di un’attività di pubblico interesse, è diretto a provare la correttezza del lavoro precedentemente svolto. L’Amministrazione potrà tutelare eventuali esigenze di riservatezza attraverso l’oscuramento di dati relativi a soggetti terzi; sul punto cfr. Nacci M.G., La « riservatezza» delle relazioni dei collaudatori e dei direttori dei lavori tra disciplina del diritto di accesso e tutela dei diritti fondamentali, in Urb. app., 2003, 72; Varlaro Sinisi A., Sulla riservatezza della relazione del direttore dei lavori ex art. 31 bis l. n. 109 del 1994, in Giust. civ., 1999, II, 423.
[17] Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5182, in DeJure.
[18] Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 279, in DeJure.
[19] Cass. Civ., 13 aprile 2015, n. 7370, in DeJure. In dottrina sulla rappresentanza tecnica: Musolino G., Le parti nel contratto di appalto, in L’appalto pubblico e privato, diretto da Musolino G., vol. I, Torino, 2001, 128. Eccezione alla funzione di rappresentanza tecnica del committente si ha nella fattispecie di opera pubblica affidata a contraente generale, in cui il direttore dei lavori viene nominato (e rappresenta) l’appaltatore: cfr. Cass. Civ, Sezioni Unite, 16 luglio 2014, n. 16240 (ord.), in Leggi d’Italia.
[20] Santoro P., Ordine di sospensione dei lavori appaltati: natura giuridica e competenza giurisdizionale, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2005, 52; Lipari N., Inadempimento dell’appaltatore, “ordine di sospensione dei lavori” e recesso del committente, in Giust. civ., 1986, I, 515.
[21] Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3347, in Arch. giur. oo. pp., 2010, 503; Cass. Civ., Sezioni Unite,  9 febbraio 2011, n. 3165 in Riv. giur. edil., 2011, I, 451.
[22] Cass. Civ., 25 ottobre 2017, n. 25326, in Foro amm., 2018, 945.
[23] Cass. Civ., 18 febbraio 1983, n. 1247, in Rep. Foro it., 1983, voce Appalto, n. 46. Circa la determinazione del corrispettivo nell’appalto: Musolino G., Il corrispettivo nel contratto di appalto. Aspetti di diritto privato, pubblico e internazionale, in Riv. trim. app., 2009, 817; Musolino G., Dell’appalto, in Comm. cod. civ., diretto da Gabrielli E., Dei singoli contratti, a cura di Valentino D., t. II, Torino, 2011, 36.
[24] Cass. Civ., 4 aprile 2011, n. 106, in Rep. Foro it., 2011, voce Appalto, n. 40.
[25] L’attività di direzione si sostanzia nell’emanazione delle disposizioni e ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive.
[26] L’attività di alta sorveglianza è diretta all’accertamento dell’esecuzione regolare e la buona riuscita dell’opera esplicitandosi nelle visite periodiche nel numero necessario a esclusivo giudizio del professionista.
[27] Trib. Genova, Sez. II, 12 marzo 2019, n. 688, in DeJure; Trib. Milano, Sez. V, 24 luglio 2018, n. 8284, in DeJure.
[28] In dottrina per tutti Musolino G., La sospensione dei lavori, in Riv. trim. app., 2011, 45; Cass. Civ., 13 aprile 2015, n. 7370, in DeJure.
[29] Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 19646, in DeJure.
[30] G. Musolino, Adempimenti prodromici al progetto dell’opera appaltata e conflitti di competenza fra ingegneri e geologi, in Riv. trim. app., 1996, 275.
[31] Trib. Milano, Sez. V, 24 luglio 2018, n. 8284, in DeJure.
[32] Obbligazione di mezzi o di diligenza poiché ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale che non si estrinseca, neppure in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un’opera materiale. A tal riguardo Cass. Civ., 15 ottobre 2013, n. 23350, in Guida dir., 2013, f. 46, 43; Cass. Civ., 29 gennaio 2003, n. 1294, in Danno resp., 2003, 1102, con nota di Dellachà P., La responsabilità del direttore dei lavori, ovvero i vantaggi dell’adempiere  ad  una  obbligazione  di mezzi; Musolino G., La responsabilità civile del professionista e la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, con particolare riguardo all’ingegnere e all’architetto, in Riv. trim. app., 1989, 727.
[33] Cass. Civ., 8 settembre 2000, n. 11854, in Boll. legis. tecn., 2000, 463.
[34] Cass. Pen., Sez. 3, 15 gennaio 2015, n. 7406, in Riv. pen., 2015, 321; in dottrina D’angelo N., Abusi e reati edilizi, Rimini, 2016; Tanda P., I reati urbanistico-edilizi, Padova, 2016.
[35] Cons. Stato, Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6230, in DeJure; Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 7406, in Cass. pen., 2015, 3792; in dottrina Felici R., Diritto penale dell’edilizia, in Giur. merito, 2007, 919.
[36] Sulla distinzione fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: Mengoni L., Obbligazioni “di mezzi” e obbligazioni “di risultato”, in Riv. dir. comm., 1954, I, 185
[37] La diligenza è valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata. Quindi, la diligenza integra il concetto di perizia. La conseguenza di ciò è che il debitore è un soggetto qualificato, professionale, e in quanto tale si presume (presunzione relativa c.d. iuris tantum) dotato delle cognizioni necessarie per esercitare la professione (come già stabiliscono le fonti romane, imperitia culpae adnumeranda, quippe ut artifex conduxit: D. 19, 2, 9, 5)
[38] Favale R., La responsabilità civile del professionista forense, Padova, 2002, 256; Cian G., Lata culpa dolo equiparatur, in Riv. dir. civ., 1963, 218
[39] Particolare attenzione  merita la violazione dell’obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, che configura un’ipotesi di reato ex artt. 27, comma 4 (in precedenza art. 4, comma 4, e art. 20, comma 1, lett. a, l. 28 febbraio 1985, n. 47) e 44, lett. a), D.P.R. n. 380/2001, a carico del direttore dei lavori, oltre che del titolare del permesso e dell’esecutore
[40] Cfr., Cass. Civ., 17 luglio 2014, n. 16366, in DeJure. In dottrina, Musolino G., Le varianti in sede di offerta e le varianti in corso d’opera, in Riv. trim. app., 2012, 553; Gambini M. Variazioni necessarie ed errori progettuali nell’esecuzione dell’appalto, in Perlingieri p., Polidori s., (a cura di), Rubino D., II, Singole fattispecie negoziali, Napoli, 2009, 895; Damonte R., Le varianti nell’appalto di lavori pubblici, in L’appalto pubblico e privato, diretto da Musolino G., Vol. II, Torino, 2002, 59.
[41] Spangaro A., Appalto: variazioni dell’opera e rappresentanza del direttore dei lavori, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 735
[42] Musolino G., La fornitura e la custodia dei materiali per l’esecuzione del contratto di appalto, in Riv. trim. app., 2002, 217;
[43] Cass. civ., 6 marzo 2007, n. 5131, in Foro pad., 2007, I, 281. In dottrina, In dottrina: Ticozzi M., Studio sulle obbligazioni solidali, Padova, 2012; Recinto G., Obbligazioni solidali e rapporti interni fra i condebitori, in Perlingieri p., Polidori s., Rubino R., I, Interesse e rapporti giuridici, Napoli, 2009, 349; Orlandi M., La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie, Milano, 1993, Musolino G., Difetto e rovina di edificio, concorso di responsabilità dell’appaltatore e del progettista, solidarietà e azione di regresso, in Riv. trim. app., 1988, 693. Sulla fattispecie del concorso solidale anche del progettista, Corneli R., La responsabilità solidale del direttore dei lavori, del progettista e dell’impresa appaltatrice, in Rass. Giur. umbra, 2007, 1.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

STUDIO LEGALE CAGNAZZO PREITE Avv. Filippo Preite
Via Terenzio, 7 – Angolo Via Cola di Rienzo
00193 – ROMA
Tel./Fax 06.64520064 – Tel. 06.68301245 – cell. 333.2503203
E-mail: info.roma@studiolegalecagnazzopreite.com
Via Carlo Freguglia, 10
20122 – MILANO
Tel./Fax 02.36536468 – cell. 351.6821902
E-mail: info.milano@studiolegalecagnazzopreite.com

% Commenti (2)

Lavori di una certa consistenza per riparazione cancello automatico in un condominio L’Amministratore si dichiara direttore dei lavori Al termine dei lavori viene rilasciata una documentazione tecnica non conforme alle norme Amministratore per scritto informa i proprietari che tutta la sicurezza è stata garantita Dovendo contestare tale non rispetto delle norme di sicurezza chi viene chiamato in causa l’amministratore quale D.L. o le ditte esecutrici? o entrambi? Gtazie se è possibile avere una risposta in merito

Giulio Paolo Calcaprina

Gentile Paolo Pierazzini questo è un sito di architettura, non un forum. Pertanto non diamo consulenze online. Ci dispiace. Un saluto.

Lascia un commento