Articoli marcati con tag ‘ordini’

Finalmente una vera Legge per l’Architettura

Dopo anni di tentativi andati a vuoto da parte dell’inarch e leggi inutili proposte in Senato, finalmente una buona Legge per l’Architettura proposta da Progetti e Concorsi del Sole 24 Ore che oggi compie un passo importante, la sottoscrizione da parte di tutti gli Ordini degli Architetti italiani in occasione della Conferenza Nazionale degli Architetti che si svolge a Roma. (vedi link)

Tutto nasce nel 1994 dopo l’emanazione della Legge 109/94, in quella occasione, l’Inarch reagì con forza presentando una Legge per l’Architettura organizzando un Appello per l’Architettura presso il Teatro Eliseo, sembra ieri ma sono passati 17 anni senza arrivare a nessuna conclusione.

Quella serata al Teatro Eliseo fu per me, (laureando in architettura),  molto emozionante, ma allora c’era Bruno Zevi, l’inarch aveva autorevolezza, prestigio e influenza che ha perso dopo la scomparsa del critico.

Basterebbe andare a rileggersi alcuni passi del discorso fondativo dell’inarch del 1959 di Bruno Zevi per capire quanto oggi l’istituto nazionale di architettura si sia trasformato in qualcosa di completamente estraneo alle intenzioni del suo fondatore:

Oggi è assurdo pensare a un Istituto di Architettura di vecchio stampo, affine a quelli fondati decenni or sono in società affatto diverse: un Istituto che organizzi un circoletto di conferenze, un congressetto ogni anno, qualche pubblicazioncina, e si perda in questioni meschine, se, per esempio, vi debbano essere ammessi i critici d’arte o i costruttori o i geometri o i banchieri. ……..Se l’Istituto Nazionale di Architettura va creato, i suoi orizzonti devono essere ampi, l’obiettivo dell’incontro tra produttori e consumatori, che coincide con quello dell’integrazione tra cultura ed economia, deve esserci costantemente presente. ………. l’Istituto, deve risultare efficace, deve rispondere all’interesse diretto, egoistico, di chi professa l’architettura, ed essere gestito da uomini convinti che, attraverso il loro lavoro nel nuovo organismo, saranno più soddisfatti e felici, quindi più utili al paese.

Bruno Zevi  1959
_____________________________
Per tornare alla legge per l’architettura, dopo quella serata al teatro Eliseo successe di tutto:

Inutile dire che è stata una fortuna che nessuno di questi disegni di Legge sia andato in porto, in quanto erano puri esercizi di stile dove si elencavano una serie di principi ideali utili soltanto a chi vive nel paese delle meraviglie ma perfettamente inutili all’architetto che si scontra ogni giorno con le attuali norme sugli incarichi. Sembra evidente che chi ha esteso quelle proposte di legge non ha alcun contatto con la realtà di tutti i giorni o probabilmente voleva soltanto farsi un po’ di pubblicità per non cambiare assolutamente nulla.

Per fortuna ci hanno pensato i giornalisti di Progetti e Concorsi che hanno proposto finalmente una Legge seria per l’Architettura.

Lo si capisce dal primo articolo che la legge è ben fatta:

art.1 L’architettura è una espressione della cultura …………., non ci voleva molto bastava leggere la legge per l’architettura francese del 1977, nel nostro Manifesto è il primo punto, ma probabilmente le precedenti proposte puntavano ad altro.

La legge di Progetti e Concorsi si basa su principi importantissimi che noi condividiamo in pieno:

  • Più gare meno fiducia: creare un vero mercato della progettazione incentrato su gare e concorsi, abbassare la soglia degli incarichi da 100.000 a 40.000, ridurre consulenze ed evitare incarichi mascherati,
  • progetto al centro: basta con gli affidamenti al buio, concorsi anche per piccole opere,
  • basta con le giurie: giurie formate da persone competenti e controlli sugli scambi di favore e sui docenti che fanno vincere i loro dottorandi,
  • spazio ai giovani: basta con gli sbarramenti di fatturato, curriculum e organico, è il progetto che conta,
  • meno appalti integrati: l’appalto integrato è la morte dell’architettura,
  • basta in house: il progetto spetta ai professionisti non alla stazione appaltante,
  • cantieri certi: sanzionare le Amministrazioni che non realizzano i concorsi.

Sorprende il coro di apprezzamenti  ( vedi link, vedi link 2) da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali alla proposta di Progetti e Concorsi, al posto loro mi sarei nascosto per la vergogna di non aver portato a termine una proposta di legge valida.

Noi di amate l’architettura abbiamo subito mostrato il nostro apprezzamento a Progetti e Concorsi  per la loro iniziativa (vedi link) e abbiamo dimostrato la nostra disponibilità con le altre Associazioni presenti sul territorio nazionale per diffondere e portare avanti la proposta.

Abbiamo inoltre inviato alcuni suggerimenti che ritenevamo indispensabili per il perfezionamento della proposta di legge che vi alleghiamo in fondo.

Riteniamo che non sia più il tempo di dividerci ma dobbiamo dare un segnale forte di coesione per far diventare realtà il sogno ormai inseguito da troppi anni di una legge per l’architettura in Italia e in quest’ottica condividiamo l’iniziativa del Presidente Nazionale Leopoldo Freyrie con la firma di oggi di tutti gli Ordini provinciali degli Architetti.

Persino i costruttori hanno appoggiato l’iniziativa di Progetti e Concorsi  durante gli Stati Generali dell’edilizia svoltosi a Roma la settimana scorsa a cui ha partecipato anche il presidente del CNA Leopoldo Freyrie.

Paolo Buzzetti, presidente dell’Ance, ha affermato : «Il progetto deve tornare a essere il vero protagonista. Servono strumenti innovativi, bisogna investire sulla qualità del prodotto e bisogna promuovere nuove forme di consenso. Tutti dobbiamo collaborare».

Anche il presidente OICE Braccio Oddi Baglioni concorda con Buzzetti e perfino Legambiente: «Non c’è miglior momento per riaccendere i fari sulla qualità del progetto. Bisogna aprire un dibattito serio sul ruolo dell’architettura - sottolinea Edoardo Zanchini, responsabile energia per Legambiente.

Costruttori e società di ingegneria danno il loro sostegno della legge per l’architettura. «Il progetto deve tornare al centro dei nostri ragionamenti. Servono strumenti innovativi, dobbiamo investire per ottenere progetti di qualità e promuovere nuove forme di consenso».

Ricordiamo che negli Stati generali di due anni fa i progettisti erano completamente assenti dalla manifestazione (vedi articolo), non erano stati invitati né il presidente Nazionale degli Architetti né quello di Roma, il fatto ci colpì molto tanto da scrivere subito una lettera a Buzzetti, Presidente ANCE organizzatore dell’incontro.

A distanza di due anni la nostra lettera non è stata inutile, gli Stati generali del 2011 hanno messo al centro il progetto e il progettista.

Mi dispiace che non è più con noi e non può condividere la nostra soddisfazione, l’autore di quella lettera il nostro amico Mimmo Ferrari scomparso recentemente.

Manca soltanto l’appoggio dei geometri e poi ci sono tutti, speriamo che i nostri governanti si rendano conto una volta per tutte che l’architettura è un valore importantissimo che appartiene alla comunità e che quindi vogliano portare avanti questa proposta di legge affinché non faccia la fine delle altre, anche se le premesse non sono buone basti vedere che lo Stato ha fatto ricorso per annullare una Legge Regionale sulla qualità dell’Architettura (vedi link).

Seguiremo passo passo l’evolversi della proposta di Legge.

I SUGGERIMENTI DI AMATE L’ARCHITETTURA ALLA PROPOSTA DI PROGETTI E CONCORSI

a cura di Moreno Capodarte

Non basta modificare o cancellare alcuni articoli del Codice dei Contratti in quanto lo stesso lavoro deve essere fatto, per essere completo, nel “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti - D.P.R.505/10/2010 n. 207″ nel quale vengono riproposti, in modo più esplicito, gli articoli, i commi, ecc. che si chiede di modificare con la nuova “Legge per l’Architettura”.

Tali ulteriori modifiche, relative al “Regolamento” riguardano i seguenti articoli:

- art. 252, comma 3 “………………..di aver valutato, in via preliminare,  l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella  del concorso di idee…….”;

-   art. 261, comma 1 ” I servizi………il cui corrispettivo………sia pari o superiore a 100.000 euro….”; comma 3 “…….il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore……..”;

- art. 263, comma 1 ” I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione alle gare……”; comma 1 a) ” al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esrcizi….”; comma 1 b) “all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavoricui si riferiscono i servizi da affidare……”; comma 1 c) ” all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare…….”.

A tali commi bisogna aggiungere, con riferimento alle classi e categorie, “……… o superiori” perchè, altrimenti, chi ha progettato un grattacielo alto un miglio o restaurato la Basilica di S. Pietro non può essere affidatario di un incarico di manutenzione di un asilo-nido in quanto, in precedenza, non lo ha mai progettato.

A tal proposito si allega un estratto di una Circolare esplicativa - costantemente disattesa dagli Enti Pubblici - del Ministero delle Infrastrutture del 12.11.2009 ed uno relativo ad una determinazione dell’Autorità di Vigilanza del 27.07.2010: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici - DIV IV

Circolare n. 4649 del 12.11.2009 “Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. ”…………..Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 66, del d.P.R. 554/99, concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi “di punta”, la disposizione di cui all’art. 253, comma 15- bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all’attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell’importo, che non può essere limitata ai soli “lavori da progettare” ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell’art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo). La disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis non incide, quanto all’arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del citato articolo 66 del d.P.R. 554/99 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alle gare.”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Bernadette Veca

______________________________________________________

Autorità di Vigilanza - Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario)

2. I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA  GARA

2.1 Individuazione delle classi e  categorie della tariffa professionale

Come rammentato nel primo paragrafo, ai  fini dell’individuazione dei requisiti di partecipazione, nei bandi di gara è  necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie  dell’intervento, desunte dall’articolo 14 della tariffa professionale degli  ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949, cit.). Con riferimento all’individuazione delle  classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi,  la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e  funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una  suddivisione dell’insieme degli interventi compresi nelle due classi in  sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla  lettera f) alla lettera g) - opere strutturali - e nella classe VI dalla  lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell’ordine  alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di  progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella  classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi  oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio. Sulla base di queste indicazioni, nella determinazione  n. 30/2002, è stato affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe  e categoria o le classi e le categorie dell’intervento, in quanto ciò è  funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o  della indicazione dei requisiti da impiegare. I lavori cui si riferiscono detti  requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e  categorie) dell’intervento cui si riferisce il bando. In questi casi, è  evidente che vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli  interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e  categorie) dell’intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed  alle categorie la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia successiva a  quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa  natura, tuttavia tecnicamente più complessi.

………………………………………………..

Il d.P.R. n. 554/1999, pur  richiamandosi, al fine della  dimostrazione dei requisiti, ad importi dei lavori  di entità in genere superiore (ad esempio, complessivamente da 2 a 4 volte l’importo dei  lavori cui riferisce l’affidamento), si riferisce genericamente a servizi di  cui all’articolo 50, ovvero a “servizi  attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri  servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto  definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla  progettazione”.

E’ da menzionare, al riguardo, l’interpretazione  che l’Autorità ha fornito con deliberazione n. 74/2006, del contenuto del requisito  relativo al fatturato globale di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 66  del d.P.R. n. 554/1999: “Altra ragione  per cui si propende per un’interpretazione letterale rispetto a quella restrittiva che porta a considerare solo i servizi aventi identica natura di  quello posto in gara, ai fini della determinazione del fatturato globale,  deriva dall’esigenza di uniformità interpretativa delle norme in materia di  affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura. In questa materia, infatti, il legislatore (v. art. 17 legge 109/94), in considerazione  del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri  servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività  tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato  la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai  servizi in modo onnicomprensivo”.

Pertanto, il requisito in argomento non  può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente  posti a base di gara.

Analogamente, con deliberazione n.  385/2001, l’Autorità ha chiarito che “rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 50 del Regolamento  attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici  finalizzate alla redazione dei progetti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi  di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione  della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in  relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i  servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola  progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la  logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di  aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e  non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui”la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione,  non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati “servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei  lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva,  debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (…) l’obiettivo [della  norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano  svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di  lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il  servizio da affidare”). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel  caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario  e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad  ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o  incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione  ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo  almeno pari a quello richiesto.

Sempre nell’ottica di individuare  requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più  ampia partecipazione di professionisti, per l’affidamento dell’incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un’esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto  di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti (direzione lavori,  progettazione, coordinamento della sicurezza nei cantieri – cfr. determinazione  dell’Autorità n.2/2009).

Non può non rilevarsi,  inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo  variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai  servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia  spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalità amministrativa,  limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base  d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti  all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della  stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di  evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola  gara  più rigorosi e superiori a quelli  previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale.

…………………………………………………………………..

Occorre, altresì, ribadire che,  nell’applicazione dell’articolo 66 (requisiti di ammissione alla gara) del d.P.R.  n. 554/1999, per le lettere b) e c) del comma 1 deve farsi sempre riferimento  agli importi dei lavori dei servizi svolti e non all’importo dei servizi, anche  a fini di omogeneità delle certificazioni relative alle prestazioni svolte.

……………………………

D’altra parte, deve essere  ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di  incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di  quelle richieste dal bando.

Ciò vale anche per i livelli di  progettazione richiesta: in una gara per l’affidamento della redazione di  progettazione preliminare o definitiva non può essere escluso un concorrente  che abbia dimostrato di aver redatto progettazioni esecutive.

………………………………….

In sostanza, i requisiti  speciali devono essere individuati con riferimento a qualsiasi intervento  appartenente alla stessa classe e categoria dei progetti

da redigere, come  risulta dalle tabelle allegate. Se, quindi, si deve progettare un intervento  strumentale alla prestazione di servizi di istruzione (per esempio, una scuola media), il requisito può essere documentato sulla base di un progetto di un  intervento strumentale alla prestazione di servizi di giustizia (per esempio,  palazzo di giustizia).

A seguire le ulteriori modifiche del “Regolamento”:

- art. 263, comma 1 d) ” al numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni……………..”;

- art. 263, comma 2 ” ……………….documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da …………………..prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima….”

NOTA: se il professionista ha svolto l’intero incarico ma non è stato ancora pagato ed è, quindi, in lite presso il Tribunale con il Committente, come è in grado di dimostrare in modo convincente di aver svolto interamente l’incarico??

- art. 267, comma 1 “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo……….sia inferiore a 100.000 euro…..”; comma 3 “……nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende ….”;

- art. 275, comma 1 “…..qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi……..”; comma 2 ” <per i soggetti di cui…… il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento…..”;

- art. 279, comma 2 ” La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio….”.

Per quanto riguarda le modifiche al “Codice” previste nella proposta presentata da Progetti e  Concorsi si ritiene essenziale quanto segue: è necessario distinguere tra concorsi di progettazione e affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.

I primi riguardano la progettazione di opere rilevanti (quasi sempre nuovi edifici) o restauri importanti.

I secondi si riferiscono alla progettazione di edifici più semplici, agli ampliamenti, alla manutenzione di immobili pubblici - che spesso comporta interventi complessi sia dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico - alla sola progettazione strutturale o impiantistica, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

In questo secondo caso, cioè gare per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura ritengo che dal “Codice” sia indispensabile modificare o cancellare quanto di seguito riportato:

a) - art. 41 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi. - comma 1 a) “… idonee referenze bancarie……” da eliminare; - comma 4 ” …il requisito di cui al comma 1, lettera a), è comprovato con dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs. 1/9/1993 n. 385..”   da eliminare.

NOTA: La nostra è una professione intellettuale oppure è un’attività economica d’impresa??

b) - art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi. - comma 1 a) ……. da eliminare completamente e sostituire con il seguente:

“a) ……; l’effettuazione effettiva della prestazione svolta a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati è dichiarata dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. - comma 1 g) “… per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni….” da eliminare completamente.

NOTA: La maggioranza degli Studi italiani di architettura ed ingegneria è di piccole dimensioni e di solito non hanno dipendenti ma collaboratori più o meno occasionali.

- art. 75 - Garanzie a corredo dell’offerta.

- comma 1 ” L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente….”.

NOTA: Tutto ciò deve essere previsto per le imprese che concorrono per l’aggiudicazione degli appalti di lavori ma, al contrario, non può essere riferito ai liberi professionisti che concorrono per un appalto di servizi.

I professionisti garantiscono le stazioni appaltanti mediante apposita assicurazione professionale.

- art. 81 -  Criteri per la scelta dell’offerta migliore.

- comma 1 - Deve essere integrato specificando che “per i servizi di architettura ed ingegneria” la migliore offerta è selezionata esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

- art. 111 - Garanzie che devono prestare i progettisti.

- comma 1 “…di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimanto delle attività di propria competenza……….sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio..” da eliminare e sostituire con ”…. sino alla data del certificato di ultimazione dei lavori”.

NOTA: deve essere rimosso in quanto il certificato viene emesso, di solito, dopo   molti mesi o addirittura anni dal compimento dei lavori e, di conseguenza, il professionista, anche se ad incarico concluso, deve continuare a pagare i premi della polizza di responsabilità professionale sottoscritta, per un tempo infinito senza conoscere quando il certificato verrà emesso.

Ordine degli architetti di milano non approvato bilancio consuntivo

Quando ho ricevuto la mail del nostro amico Giovanni Loi di Milano, credevo che fosse uno scherzo. In realtà è tutto vero a Milano non è stato approvato il bilancio consuntivo 2010 dell’Ordine degli Architetti.

E’ un risultato importantissimo che dimostra come gli iscritti, che si ritrovano ad essere in una condizione lavorativa sempre più drammatica, comincino a rendersi conto dell’inutilità degli Ordini professionali che non fanno quasi nulla dei loro compiti istituzionali ma che sono diventati dei circoli privati per gestire grosse quantità di denaro nell’interesse di pochi.

Si pensi che il fatturato dell’Ordine di Roma è di quasi 4 milioni di euro.

Oggi bisogna avere il coraggio di ripensare la funzione di un Ordine professionale che si rifà ad una Legge istitutiva che ha quasi 100 anni, provate a pensare come è cambiata la società in questi ultimi 100 anni e vi renderete conto che o si riparte da zero ripensando totalmente la funzione e i compiti di un Ordine professionale o bisogna chiuderli.

Vi riporto il post scritto da Giovanni Loi di anarchit pubblicato sul forum del Corriere.it e i relativi commenti:

Inviato da: Giovanni Loi il Lunedì, 02 Maggio 2011

Sin dal 1995 conduco una serissima battaglia sui bilanci dell’Ordine degli architetti di Milano.
I diversi Consigli che si sono succeduti hanno sempre aspramente censurato le mie considerazioni che attengono alle funzioni istituzionali di un Ordine professionale ed ai modi di finanziarlo, così come la legge prevede.
Posso assicurare che il Ministero della Giustizia, da me più volte chiamato in causa, ha ritenuto di non dover mai intervenire nel merito, consentendo, per più di 3 lustri, che si riproducesse una prassi che esula da quanto la legge prevede.
La norma che limita le spese di un Ordine come il nostro è sancita dal DdgL. n° 382 del 1944 che recita: “Art. 7 - Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.”
Per giudicare la bocciatura odierna dei Bilanci dell’Ordine di Milano, che personalmente, a fini di giustizia e di interesse pubblico, auspicavo sin dal 1995, bisogna conoscere quali sono le reali funzioni attribuite per legge ad un Ordine, ovvero ad un Ente sostitutivo dello Stato che detiene poteri di magistratura disciplinare nei confronti dei propri iscritti, i quali, sempre per legge, sono obbligati ad essere tali qualora intendano esercitare la libera professione.
Ebbene queste limitatissime funzioni sono: la tenuta e aggiornamento dell’Albo; stabilire il contributo annuo per essere iscritti all’Ordine; dare pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari; vigilare sulla tutela dell’esercizio professionale.
Si può spiegare perché la norma del 1944 imponeva questi limiti. Perché al di là di questi limiti si potrebbe imporre una tassa che agevola la costituzione di qualche cosa di molto diverso che somiglia al vecchio sindacato unico ad iscrizione obbligatoria che proprio la stessa legge del 1944 aveva abolito.

Inviato da: Avolpato il Venerdì, 29 Aprile 2011

Milanesi ieri ho assistito ad un evento a dir poco soncertante! Nella Milano dell’expo, delle grandi infrastrutture, dei cantieri in ogni dove, delle gru che modificano la skyline della cittò, la Milano dell’eccellenza nonchè culla del design….gli architetti si rivioltano al loro Ordine Proessionale!!!!bocciando il bilancio consuntivo dell’esercizio 2010, con una votazione veramente testa a testa come nei film di suspance:73 aveti diritto al voto, di cui 69 votanti….34 favorevoli, 34contrati, una scheda bianca….quindi non superata la solgia del 50%+1 votante necessaria all’approvazione di un bilancio che “Cuba” 2 milioni di euro….

alla fine della votazione gli animi si scaldano, si ipotizza una seconda votazione in quanto tale circostanza non è mai successa…ma chi come me ieri c’era sà già che il ministrero di Graziea e Giustizia commissionerà il ricco e nutrito ordine degli architetti dellsa MIlano dell’Expo….

Cosa succederà della nostra città????

Inviato da: jlondon il Venerdì, 29 Aprile 2011

ordini professionali quanto di più corporativo e inutile ci possa essere

Inviato da: SuperMario il Venerdì, 29 Aprile 2011

Solo 69 votanti?
Vuol dire che gli architetti di Milano pagano le quote professionali e tacciono, disinteressati a come vengono gestiti i loro soldi e le loro pensioni.
Si vede che ne hanno già troppi.

Inviato da: bstucc il Venerdì, 29 Aprile 2011

E poi? Il parere di un ordine professionale è forse vincolante?

Inviato da: Scatulin del Luster il Venerdì, 29 Aprile 2011

Anche io c’ero.Ho fatto da presidente di seggio. Ringrazio Volpato per la sua disamina dell’accaduto. E’stato emblematico.
Su 12000 iscritti eravamo solo in 73! ma non stupitevi, gli anni passati i numeri erano addirittura più bassi!
Orbene ho appena terminato la telefonata con la Presidente dell’Ordine, sul fatto che essendo presidente di seggio nominato dagli iscritti, dovessi redigere un particolare verbale e/o recarmi anche oggi in sede. Mi ha tranquillizzato dicendomi “ma tu non hai dormito la notte per il problema della non approvazione del bilancio?”.
Confesso verso quasi 200 euro annui di quota di iscrizione e mi rugherebbe un po’ far precettare il mio Ordine professionale che ricordo, come è emerso ieri sera, ha anche compito di magistratura e deve controllare che gli iscritti si comportino rispettando etica e deontologia professionale.
Per legge però (ricordo risalente al ventennio), come ridadito da me e da altri colleghi intervenuti nella dichiarazione di voto, l’ordine ha il solo obbligo di tenuta elenco iscritti e suo aggiornamento e di controllo del rispetto delle norme professionali deontologiche degli stessi.
Non è scritto da nessuna parte nel codice civile ne riportato in alcuna Legge attualmente vigente che si debba con la propria quota OBBLIGATORIA necessaria per poter esercitare la professione, pagare siti internet, serate culturali, riviste, bella sede, pubblicazioni, viaggi di rappresentanza.

No non è d’obbligo per alcun iscritto.
Quindi voglio poter scegliere di quali servizi avvalermi. Allo stato attuale qualsiasi collega se vuole può partecipare e fruire dei servizi messigli a disposizione altrimenti li paga comunque, con la sua quota annuale per tutti gli altri che ne fanno uso…
Il fatto che dopo il mio intervento sia arrivato uno scroscio di applausi dai colleghi faceva presagire che il bilancio a consuntivo non venisse approvato. Ricordo a tutti che, se è vero che 200 euro all’anno non fanno la differenza per molti colleghi “arrivati”, la fanno eccome per tutti i giovani Architetti milanesi neo iscritti all’ordine che vengono sfruttati dai colleghi arrivati per 800-1000 mese in partita iva e oltretutto sono proprio coloro che lavorano alacremente e rendono realizzabili le cose che poi vedete per la città, nelle belle presentazioni: cad, rendering 3D, nuove tecnocnologie, housing sociale, design, insomma il futuro!e quindi Evviva la doppia quota: minimum tax per tutti e quota aggiuntiva per tutti i servizi in più!

Saluti! Scatu

Inviato da: Alexx il Venerdì, 29 Aprile 2011

Se l’ordine degli architetti è come quello dei medici non serve, per fare il medico ci vuole la laurea, l’esame di stato per l’abilitazione e per alcune cose la specialità, l’iscrizione all’ordine non è richiesta per lavorare negli ospedali o alle asl, è una cosa privata e facoltativa, quindi anche le minaccie di essere espulsi dall’ordine lasciano il tempo che trovano.
non lo sapevate ? beh ora si !!
Alexx

Inviato da: viktor_66 il Venerdì, 29 Aprile 2011

Fosse successo all’ordine dei commercialisti sarebbe stato splendido!

Re: Ordine degli architetti di milano non approvato bilancio consuntivo

Inviato da: Spider il Lunedì, 02 Maggio 2011

Chissà che succederà all’Ordine Avvocati… ho visto un bilancio a pareggio da oltre 6 mln…

Ordini degli Architetti, è il momento di una svolta

Venerdì 22 gennaio si è svolta a Roma la Conferenza nazionale degli Ordini degli Architetti, si percepiva già un clima elettorale, il mandato del Consiglio Nazionale termina a fine 2010. Il filo conduttore di molti interventi dei Presidenti provinciali, (tra cui Lucca, Roma e Firenze), è stato quello di constatare che negli ultimi 11 anni, (da Torino 1999), il Consiglio Nazionale continua a ripetere le stesse cose senza aver ottenuto alcun risultato.

I problemi degli architetti in questi ultimi anni, non solo non sono stati risolti, ma al contrario sono aumentati.

E’ arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti e non possono essere trascurate le responsabilità precise che il nostro Consiglio Nazionale ha avuto in questi anni, per esempio nella disastrosa riforma universitaria, (3+2 per intenderci).

L’Assemblea dei Presidenti, che si è riunita venerdì 22 a Roma, era composta anche da nuovi esponenti che hanno partecipato per la prima volta, dopo i recenti rinnovi dei consigli provinciali. Si respirava un’aria nuova, il clima - alla “Ceauşescu” - dei precedenti congressi in cui tutto veniva definito prima senza possibilità di un vero dibattito sta cambiando, siamo ad una svolta e speriamo che la maggioranza dei Presidenti si renderà conto che non si può più aspettare, bisogna cambiare rotta subito, per citare un italiano importante: “Qui si fa l’Italia o si muore“.

E’ in quest’ottica che segnaliamo volentieri l’ultimo editoriale di Amedeo Schiattarella, (Presidente dell’Ordine di Roma), pubblicato sul numero 85 di AR, il bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma.

Crediamo che sia necessario evidenziare alcune importanti e precise affermazioni fatte dal Presidente del maggior Ordine degli Architetti di Italia per dimostrare che il cambiamento di rotta non si può più rimandare.

tratto da AR n. 85/2009

di Amedeo Schiattarella

Come avevo già anticipato nel mio precedente editoriale ritengo che sia oramai giunto il momento, non più rinviabile, di una più evidente accelerazione delle politiche del nostro Ordine.

Se fino a qualche tempo fa il nostro problema principale era quello di riaccreditare e ridefinire il ruolo di una istituzione che con il trascorrere degli anni mostra sempre più in modo evidente i segni di una incapacità di essere al passo con la società contemporanea , oggi, anche sulla base di un confortante segnale di sostegno da parte dei nostri iscritti durante l’ultima tornata elettorale, dobbiamo passare ad una fase più incisiva e più concreta della nostra strategia.

Credo che tutti noi architetti italiani abbiamo la consapevolezza, maturata nella esperienza quotidiana, che la nostra professione non abbia mai versato in uno stato di crisi così’ profonda come quello in cui ci troviamo oggi e che questa situazione non è il frutto esclusivo di una contingenza economica sfavorevole, ma che abbia piuttosto a che fare con una mutazione strutturale del nostro mercato professionale e che quindi siamo di fronte ad una crisi che sembra destinata a durare nel tempo. Le criticità sono così numerose ed i livelli di complessità così alti che il solo tentare di rimettere ordine nella materia e di costruire un quadro organico della situazione rappresenta di per sé una impresa ardua; ciononostante, ritengo, che sia giunto il momento in cui il sistema ordinistico italiano debba farsi carico di questa responsabilità e dichiaro sin d’ora che l’Ordine di Roma svolgerà una intensa attività di promotore di azioni politiche coinvolgendo in una azione corale il più vasto numero possibile di ordini provinciali degli architetti.

Sul piano del metodo politico però non è più possibile inseguire i problemi cercando di tamponare in modo contingente le tante criticità che si aprono in continuazione all’interno di un quadro normativo che ha, di fatto, marginalizzato il nostro ruolo economico e sociale. E’ ora di definire una strategia ed un progetto par dare un futuro alla nostra professione e certamente non è sufficiente l’annunciato ennesimo tentativo di rilanciare una riforma delle professioni (leggi sistema ordinistico) perché, per quanto ci riguarda, se non si mette mano in modo radicale alle attuali istituzioni ordinistiche esaltandone il ruolo di tutela dell’interesse generale, modificandone i modi di operare, e consentendo una reale possibilità di esercizio della democrazia all’interno dei sistemi di rappresentanza, se cioè non diamo un ruolo utile ed un senso reale all’esistenza degli Ordini, siamo per la loro abrogazione.

Noi (in questo caso mi riferisco ai tanti ordini provinciali italiani degli architetti che sono riusciti a ritagliarsi nel loro territorio ampi spazi di credibilità sociale) abbiamo operato in questi ultimi anni per dimostrare che l’Ordine non solo è una istituzione utile, ma che, forse, è addirittura necessaria, ma la risoluzione dei problemi non può passare per effetto di iniziative di carattere localistico. E’ oramai il momento in cui, a partire dalla nostra situazione, deve nascere la consapevolezza che l’interesse generale del paese passa per una profonda e organica revisione del quadro normativo italiano nel settore professionale, ma che poi, all’interno del quadro generale delle professioni, esiste una vera e propria emergenza nel nostro specifico settore di attività che richiede una strategia mirata.

Ritengo necessario, infatti, che questo nostro Paese (o piuttosto il mondo della politica) si interroghi se l’architettura rappresenti ancora un valore della nostra comunità e se il progetto (la pianificazione,…) sia ancora un fattore di regolazione nel governo delle trasformazioni territoriali che può aiutare ad apportare miglioramenti nelle condizioni di vita degli uomini e nella difesa dei valori della storia e dell’ambiente naturale o se, invece, sono solo gli interessi economici e le logiche di mercato a determinare (rendendo sovrastrutturale il ruolo del progetto) il futuro assetto dell’Italia.

In caso di risposta affermativa (che ritengo inevitabile) non chiediamo un discorso come quello pronunciato dal Presidente Sarkozy all’atto del suo insediamento, ma un più concreto e profondo riordino delle leggi che governano il settore degli appalti pubblici facendo in modo che il concorso di progettazione diventi (come in tutti gli altri paesi europei) l’unica procedura per affidare incarichi, che nasca un progetto organico per il riordino ed il sostegno alla attività formativa, che si attivino politiche di incentivazione e di sostegno alla riorganizzazione del sistema professionale, che si favorisca la creazione di canali che consentano l’accesso degli architetti italiani ai mercati internazionali (dando anche una speranza di un futuro credibile alle nuove generazioni), che si sostenga il valore della nostra professionalità dovunque sia esercitata perché è posta al servizio degli interessi generali del Paese.

Credo, infine, che sia giunto il momento di affrontare e risolvere una volta per tutte una questione irrisolta (che volutamente si è evitato di affrontare, che ci trasciniamo da oltre ottanta anni e che rappresenta un fattore di rallentamento di tutto il nostro settore di attività) costituita dalla pletora di figure professionali che si sovrappongono in un groviglio indistinguibile di competenze che non ha precedenti in nessun altro paese del mondo.

Se vogliamo veramente affrontare il mercato globale (di cui fa parte anche quello interno italiano) con qualche speranza di avere spazio per i nostri professionisti è necessario che arrivino a definizione, una volta per tutte, gli ambiti di competenza di ogni professione tecnica in modo da consentire la complementarietà delle conoscenze e favorire la nascita di organizzazioni interprofessionali in grado di competere in modo paritetico con la concorrenza internazionale che fa della multidisciplinarietà un fattore di rafforzamento della offerta professionale.

Siamo consapevoli, tuttavia, che per intraprendere un’azione incisiva su tutte queste questioni è necessaria una vera mobilitazione nazionale. Un’azione che sappia far pesare la forza di 140.000 professionisti che chiedono strumenti per garantire maggiore qualità al nostro territorio.

Ma per far questo occorre rifondare organismi di rappresentanza nazionale che siano in grado prima di tutto di suscitare negli architetti italiani la consapevolezza di tale forza e diventino capaci di dotarsi di strumenti efficaci per incidere realmente nel quadro politico, economico e culturale di questo paese.

Sappiano che lungo tutto il percorso da noi indicato incontreremo mille resistenze, ma il ritardo accumulato è tale che o si affronta in modo coraggioso una stagione di riforme vere o, altrimenti, il nostro paese è destinato nell’ambito del settore della architettura ad una marginalizzazione culturale che, in controtendenza con la nostra grande tradizione, cancellerà il residuo credito di cui godiamo all’estero.

Architetto Amedeo Schiattarella

100 domande …. ai futuri consiglieri dell’Ordine di Roma

1. a cosa serve l’Ordine ?

2. a cosa servirebbe la tua presenza nel consiglio ?

3. cosa pensi dell’attuale regime tariffario ?

4. primi 100 giorni da eletto ?

5. come ti rapporterai con gli altri ordini “cugini” (ingegneri e geometri”) ?

6. e con gli altri ordini (Psicologi, medici, avvocati, ecc.) ?

7. un’idea per l’Università

8. manda un messaggio al Sindaco

9. un consiglio agli architetti romani (leggi: della provincia romana……)

Attendiamo fiduciosi…..