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Per porre l’attenzione sulla insostenibile condizione professionale degli architetti in Italia, e promuovere una mobilitazione allargata a tutti i professionisti convinti del bisogno di una maggiore qualità architettonica nel processo di trasformazione del territorio,

il Movimento “Amate l’Architettura”ha formulato

10 Domande per “CAMBIARE”

1) PERCHE’ solo in Italia è diventato impossibile esercitare dignitosamente la professione dell’architetto nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4 e 36 della nostra Costituzione?

2) PERCHE’ solo in Italia si è raggiunto il numero incredibile di circa 150.000 architetti, pari a quasi un terzo di tutti gli architetti europei?

3) PERCHE’ solo in Italia ci sono figure professionali che, nonostante l’esistenza di leggi e sentenze che definiscono le loro competenze, continuano a svolgere impunemente attività riservate solo all’architetto e all’ingegnere?

4) PERCHE’ si permette ai Professori universitari a tempo pieno e addirittura ad interi Dipartimenti delle università italiane di esercitare attività riservate alla libera professione, contravvenendo alle leggi vigenti?

5) PERCHE’ si è voluta creare ed immettere su un mercato del lavoro già saturo e caotico, la figura dell’Architetto Iunior senza definirne precise competenze e professionalità?

6) PERCHE’ si accetta che neolaureati e giovani architetti “a partita IVA” lavorino negli studi professionali in condizioni di dipendenza senza alcuna tutela.

7) PERCHE’ la nostra cassa previdenziale (Inarcassa) non trova un modo per sostenere quei tanti professionisti che, senza reddito per mancanza di lavoro, sono comunque obbligati a versare un pesante contributo pensionistico?

8) PERCHE’ solo in Italia il pagamento delle parcelle professionali degli architetti non ha alcuna tutela?

9) PERCHE’ solo in Italia gli incarichi professionali, soprattutto per le opere pubbliche, sono assegnati al massimo ribasso, ledendo la dignità professionale e contribuendo a ridurre la qualità del Progetto, dell’Architettura e dei Servizi affidati?

10) PERCHE’ gli Ordini professionali, il CNA e i Sindacati, oltre alle esternazioni di facciata a mezzo stampa, nulla di concreto hanno mai conseguito in termini di tutela della dignità, della professionalità e del diritto al lavoro degli architetti e quindi oggi qual è il loro ruolo e la loro funzione?

A queste domande vorremmo aggiungere tutte quelle che i colleghi interessati vorranno formulare.

A queste domande vogliamo trovare delle risposte per uscire da una situazione che non possiamo più accettare, promuovendo un’assemblea, aperta a tutti, che intendiamo organizzare all’inizio del 2012.

Sono anni che gli architetti avvertono il disagio crescente per le condizioni di lavoro in cui operano.

L’aggravarsi delle condizioni economiche, sociali e culturali del paese ha fatto precipitare la professione d’architetto in una crisi senza precedenti.

AVVERTIAMO L’URGENZA DI AGIRE.

Non possiamo nascondere inoltre, le responsabilità di una intera classe politica che, negli ultimi 15-20 anni, ha agito in direzione opposta al conseguimento della qualità nell’architettura.

Abbiamo l’intenzione di creare una rete di architetti, che esprima con chiarezza il proprio disagio, per costruire un’agenda sui temi della professione e della trasformazione del territorio, da imporre sia ai nostri organi di rappresentanza che al mondo politico e governativo.

C’è bisogno del contributo di tutte le realtà associative e culturali che la nostra professione esprime.

LA NOSTRA INIZIATIVA.

Proponiamo una giornata di incontro aperto a tutti gli architetti che hanno idee da proporre e che hanno intenzione di confrontarsi e mettersi in gioco insieme ad altri professionisti.

Partiremo dalle 10 domande che noi di Amate L’Architettura abbiamo formulato come spunto di discussione iniziale.

Accoglieremo tutte le ulteriori domande che i partecipanti riterranno opportuno aggiungere.

Chiederemo a tutti i partecipanti alla giornata di fornire le loro proposte.

Esiste ancora la Deontologia Professionale ?

L’articolo del Fatto Quotidiano di Luigi Franco di alcuni giorni fa, ha riacceso un dibattito in merito alla deontologia professionale, argomento che avrei voluto affrontare da molto tempo.

Quando mi sono iscritto all’Ordine, insieme al timbro, mi sono state consegnate le norme deontologiche, era un testo bellissimo di cui mi sono subito innamorato, ma oggi non è più lo stesso è stato più volte rimaneggiato e sono stati eliminati punti importantissimi come quello relativo alla pubblicità e altri che garantivano le qualità morali del professionista.

In merito vi è anche un giallo perché gli iscritti all’Ordine di Roma non sanno con precisione a quali norme si devono rifare, in quanto il CNA ha recentemente cambiato le norme, eliminando punti fondamentali come quelli sulle incompatibilità, l’Ordine di Roma non le ha adottate, facendo riferimento ad alcuni regolamenti che attribuiscono agli Ordini provinciali l’autonomia in merito, ma il CNA si richiama ad una sentenza della Cassazione che dice il contrario, ne risulta una grande confusione.

Nella mia esperienza più che decennale con l’Ordine degli Architetti di Roma e non solo, mi sono sempre chiesto come mai i casi di condanna, (sospensione o radiazione), fossero così limitati o quasi inesistenti, con il tempo ho capito che qualcosa non funziona.

Se ne sono accorti anche a Palermo dove è nato recentemente il Comitato Professionisti liberi impegnato a far rispettare la legalità anche tra i professionisti, hanno redatto un Manifesto e incalzano gli Ordini Professionali affinché intervengano nei confronti dei Professionisti condannati e non rispettosi delle norme deontologiche.

Il Libro DisOrdini di Alessandro Maria Calì, (un ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo), mi ha confermato e chiarito una serie di aspetti importanti sul tema della deontologia professionale, vi cito una frase illuminante: “Se vogliamo dimostrare a chi dice che gli Ordini sono inutili che si sbaglia, allora dobbiamo fare in modo che esercitino con maggiore efficacia il ruolo di magistratura interna. Se continuiamo a non radiare nessuno allora il rischio è che vincano i fautori dell’abolizione degli Ordini. Nessun Ordine potrà più dire: se la sentenza non è definitiva noi non possiamo fare niente“.

Non credo che ci sia niente di più attuale in questa affermazione, in un momento dove gli Ordini e i Professionisti sono sotto il tiro incrociato della politica, dei mass media, dei poteri forti e dell’economia, non a caso spuntano libri come: “I veri intoccabili” di Franco Stefanoni, dove ci dipingono come una casta, dicono: “il 44% degli Architetti e figlio di Architetti” “una macchina del privilegio, con meccanismi e regole scritte e non scritte“.

Il neo Ministro  Fornero ha recentemente affermato: “.…. non si può prescindere dall’abolizione delle ingiustificate posizioni di privilegio che perdurano tra molte categorie difficilmente annoverabili tra i bisognosi, come i liberi professionisti con le loro casse e i politici con i loro vitalizi.”

E’ chiaro che non si rendono conto della realtà, vi ricordo che nel 2010 un terzo degli architetti liberi professionisti, ha guadagnato meno di 10.000 euro (dati inarcassa), ma è altrettanto chiaro che gran parte della responsabilità di questa situazione è nostra e di chi ci ha rappresentato sia a livello nazionale che locale.

Nel tempo non abbiamo più fatto quello per cui eravamo nati e questo ci ha fatto perdere di credibilità, ma soprattutto ha fatto svanire, nella consapevolezza dei cittadini,  l’utilità sociale e il ruolo che gli ordini avevano nella tutela della popolazione.

Se non si fa la deontologia, come può il cittadino, quando si rivolge ad un professionista, essere sicuro che si rivolgerà ad un tecnico di specchiate qualità morali?

Negli ultimi anni gli Ordini si sono preoccupati di aumentare gli iscritti, di fare iniziative culturali, mostre, pubblicazioni, conferenze, presentazioni di libri, case editrici, radio, video, rapporti con l’Università, ……. ma hanno dimenticato di fare ciò per cui erano stati creati, (R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537) ovvero: art. 37 :

Il Consiglio dell’Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1) Vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza.

2) Prende i provvedimenti disciplinari.

3) Cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria.

4) Determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo.

5) Compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’Ordine.

6) Dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

I punti 1-2-3 sono i più importanti, ma evidentemente si sono persi nella notte dei tempi, non conviene occuparsi di deontologia, competenze professionali, incompatibilità e soprattutto non conviene punire, non porta voti.
Molti Presidenti degli Ordini si sono comportati come i nostri politici, si sono preoccupati di acquisire voti e consensi evitando tutto ciò che va in direzione opposta.
Da anni l’Ordine di Roma ignora le nostre numerose segnalazioni sui docenti universitari a tempo pieno e su altri casi di non rispetto delle norme deontologiche.
Il punto 6 si è perso con la nostra credibilità, le Amministrazioni pubbliche e i politici non ci chiedono pareri nemmeno quando legiferano su argomenti che ci riguardano, il punto 5 l’abbiamo perso già da tempo.
Il titolo dell’articolo del Fatto Quotidiano, (vi ricordo che i titoli dei giornali non li fanno quelli che scrivono l’articolo), va proprio in quella direzione di attacco agli Ordini professionali e il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma Schiattarella ha voluto replicare con questa lettera, nonostante avesse già espresso il suo pensiero rispondendo alle domande del giornalista.
La replica mi ha colpito per alcune frasi:
Per quanto riguarda il supposto lassismo o malfunzionamento degli Ordini posso solo far rilevare che in ambito deontologico noi possiamo prendere provvedimenti solo dopo aver acquisito gli atti documentali e che non sempre la magistratura li fornisce tempestivamente. Per darLe un’idea, nel caso citato nell’articolo gli atti sono stati richiesti alla Procura competente sin dal Maggio 2010 senza aver avuto, a tutt’oggi, riscontro alcuno
Mi sembra curioso che un’Ordine come quello di Roma che ha discreti mezzi (5 milioni di euro di bilancio), abbia fatto una richiesta un anno e mezzo fa alla magistratura e in mancanza di risposta non abbia proceduto in altri modi, andando per esempio a richiedere direttamente in loco la sentenza di patteggiamento di maggio 2011.

l’Ordine che rappresento non prende lezioni da nessuno: da diversi anni, infatti, siamo protagonisti di una aspra battaglia per restituire senso al nostro ruolo istituzionale di tutela degli interessi collettivi. Per anni ci siamo battuti per una riforma delle professioni che affronti in modo organico il tema delle competenze, dell’immissione dei giovani iscritti nel mercato del lavoro, delle regole nell’affidamento degli incarichi delle opere pubbliche.

Una battaglia ignorata sistematicamente sia da gran parte della classe politica che dalla stampa

E’ un’ammissione di un fallimento di cui bisognerebbe prendere atto prima o poi.

In questi giorni parlando con colleghi e rappresentati di Ordini, mi sono stati prospettati tutti i problemi che impediscono il buon funzionamento della deontologia:

  • mancanza di mezzi per fare indagini;
  • non obbligatorietà dell’azione disciplinare (a differenza della magistratura);
  • mancanza di risposta o lentezza della magistratura a recapitare gli atti;
  • responsabilità a cui sono sottoposti i Consiglieri dell’Ordine in caso di errore;
  • numero elevato di casi a cui non si riesce a stare dietro;
  • difficoltà di acquisire prove;

Io credo che se vogliamo salvare gli Ordini non ci possiamo nascondere dietro un dito, sono tutti problemi risolvibili, soprattutto per un Ordine che spende centinaia di migliaia di euro per le attività più disparate e smettiamola di usare la magistratura come scudo, prendiamoci le nostre responsabilità, rispettiamo l’art. 37 comma 2 del nostro Regolamento e recuperiamo la nostra credibilità nei confronti dei cittadini, della politica, dei mass media ma soprattutto nei confronti di noi stessi.


Lettera di ivaseipartita ai presidenti nazionali di CNA, CNI e Ordini di Roma

11 settembre 2011

Pubblichiamo volentieri la lettera che i nostri amici di ivaseipartita hanno inviato ai Presidenti Nazionali di Architetti, Ingegneri e ai Presidenti dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Roma.

I rappresentanti di queste Istituzioni non possono continuare a far finta di niente e a non conoscere la grave situazione di irregolarità e di sfruttamento dei giovani professionisti, (probabilmente alcuni di loro hanno nel proprio studio collaboratori a partita iva).

La crisi in cui viviamo è gravissima e colpisce  maggiormente gli architetti perché “erano già in crisi prima della crisi”, non si può obbligare i titolari di uno studio professionale ad assumere i propri collaboratori, ma si deve pretendere una certa deontologia nei confronti di colleghi.

Se no si hanno le possibilità economiche di assumere a tempo indeterminato professionisti architetti o ingegneri si possono scegliere dei collaboratori a partita iva, ma devono essere trattati da “collaboratori” e non da “dipendenti”, quindi compenso proporzionato alla parcella del titolare dello studio, libertà di orari e trattamento da collega e non da sottoposto, il contrario di quello che fanno tutti o quasi.

Speriamo che il Presidente della neo Fondazione di inarcassa, nata per tutelare i liberi professionisti architetti e ingegneri, si voglia occupare di questa penosa situazione.

LETTERA DI IVASEIPARTITA:

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

arch. Leopoldo Freyrie

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

ing. Giovanni Rolando

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia,

arch. Amedeo Schiattarella

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Roma,

ing. Francesco Duilio Rossi

Egregi Presidenti,

Siamo un gruppo di giovani architetti e ingegneri che a marzo 2011 ha creato il blog “Iva sei Partita” per denunciare e informare su una nuova figura purtroppo molto diffusa nelle nostre professioni, il “Finto Lavoratore Autonomo”.

Molti di noi si riconoscono in questa definizione perché, pur essendo titolari di Partita Iva, svolgono di fatto un lavoro di tipo subordinato, senza nessuna autonomia, con orari di lavoro prestabiliti (spesso timbrando il cartellino), in sedi stabilite dal datore di lavoro, e fatturando questa prestazione come “consulenza/collaborazione”.

Inoltre non godono di indennità di malattia, disoccupazione, ferie, mensilità aggiuntive, incentivi per l’aggiornamento professionale, trattamento di fine rapporto, non possono accedere a forme di agevolazione, tutto questo pagando in media l’8% in più di tasse di un lavoratore dipendente e percependo uno stipendio mensile inferiore a quello stabilito dalle tabelle del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, a parità di responsabilità e competenze, senza nessuna garanzia di continuità lavorativa, senza nessuna possibilità di avviare un percorso di crescita professionale autonoma.

Questa forma di abuso nasce dalla grande convenienza nell’uso della partita iva, rispetto a rapporti di lavoro strutturati secondo la normativa: è il mercato a fare le leggi e imporre il prezzo, in totale elusione dei diritti e della qualità del lavoro, in una visione miope che frena l’innovazione e la crescita della società.

Stiamo parlando di professionisti iscritti all’Ordine di appartenenza, i cui datori di lavoro sono spesso colleghi iscritti anch’essi all’Ordine: ci  chiediamo quale ruolo possano avere in questa realtà termini come qualità, dignità, deontologia, laddove non c’è nessun controllore che arresti questo processo.

Iva sei Partita nasce con l’intento di ristabilire la capacità contrattuale del libero professionista, innanzitutto individuando l’entità del problema. Abbiamo pubblicato un questionario on-line, dal quale emerge che: il 70% dei liberi professionisti intervistati non si considera un lavoratore autonomo e non può gestire autonomamente gli orari di lavoro, il 60% è in regime di monocommittenza e nell’ 86% dei casi il rapporto di lavoro non è regolato da nessuna forma di contrattazione scritta. Il 60% ha più di 30 anni, il che evidenzia che questa realtà non riguarda solo i neolaureati, ma coinvolge un’intera generazione di professionisti.

Iva sei Partita è un luogo di informazione condiviso e promuove azioni e dibattiti per migliorare l’accesso alla professione, la tutela e la consapevolezza del lavoratore,  il rispetto delle regole.

Iva sei Partita vuole porsi come interlocutore di associazioni e istituzioni per portare all’attenzione pubblica un’anomalia che sta diventando normalità, ma di cui si parla poco, e trovare soluzioni condivise.

Iva è infine uno spazio di ricerca che indaga la società e la città contemporanee, per capire quale risposta le nostre professioni possano dare alla contrapposizione tra le istanze di flessibilità della società, che sconfinano nella precarietà, e lo spazio dell’abitare.

Siamo coscienti che l’attuale crisi economica, e gli attacchi che le nostre professioni hanno subito negli ultimi anni, hanno prodotto un abbassamento del costo del lavoro e una perdita di diritti, che sta pagando un’intera generazione di giovani architetti e ingegneri. Questa situazione è diventata ormai insostenibile, e pensiamo che la soluzione debba essere trovata nella condivisione delle problematiche e non nel conflitto.

Noi per primi dobbiamo creare i presupposti per avviare un percorso di costruzione del futuro.

Per questo motivo chiediamo agli Ordini Professionali:

- Di interessarsi alla problematica dei Finti Lavoratori Autonomi, sensibilizzando i propri iscritti e vigilando e agendo nei confronti di forme di sfruttamento del lavoro: l’abuso di contratti di collaborazione a progetto, delle consulenze e degli stage che mascherano rapporti di lavoro subordinato, di fatturazioni in regime di monocommittenza per cifre ben al di sotto dei minimi tariffari. Nell’interesse non solo di quella che è la parte più debole a livello contrattuale all’interno del rapporto lavorativo, ma della dignità dell’intera professione, il cui ruolo sociale è riconosciuto dagli Ordini stessi come di interesse collettivo.

- Di implementare e pubblicizzare il servizio di consulenza legale, perché  garantisca agli iscritti la piena consapevolezza dei propri diritti e la conoscenza delle azioni da intraprendere quando questi vengono violati.

- Di intraprendere un tavolo di discussione con gli iscritti, per affrontare il problema e portare avanti una posizione condivisa da presentare alle Istituzioni.

- Di predisporre un documento che sia di riferimento per avere, anche in Italia come nel resto d’Europa, un sistema di Contrattazione Collettiva Nazionale degli architetti e degli ingegneri.

- Di avviare azioni e dibattiti (seminari, workshop, convegni) per intraprendere un percorso di  ricerca sul ruolo della professione all’interno della società flessibile contemporanea.

Iva sei Partita si rende disponibile a collaborare affinché queste problematiche vengano affrontate concretamente. Per questo chiediamo un incontro con i Vostri rappresentanti per iniziare a tracciare un percorso nuovo, di legalità e qualità.

Iva sei Partita – architetti e ingegneri  in viaggio con Iva

www.ivaseipartita.it

ivaseipartita@gmail.com

Lettera aperta al Presidente Nazionale dei Geometri Savoldi

Amate l’Architettura ha risposto alla gravissima lettera del Presidente Nazionale dei Geometri Fausto Savoldi in cui si rivendica la possibilità da parte dei Geometri di progettare edifici in cemento armato, definendo faziose e inopportune le sentenze della Cassazione e minacciando gli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri a non intromettersi inviando comunicazioni fuorvianti alle Amministrazioni interessate.

Non mi sembra che ci siano state prese di posizioni da parte di CNA, CNI, Ordini professionali e Sindacati, la cosa è molto grave.

In Italia non si può più rimandare la questione delle competenze professionali, bisogna mettere mano a una nuova legge condivisa con tutte le categorie, ma nel frattempo non ci si può nascondere dietro pareri di parlamentari o cavilli da azzeca-garbugli la legge e le sentenze della Cassazione vanno rispettate.

Inutile dire che fino ad ora non abbiamo avuto alcun riscontro della nostra lettera dal Presidente dei Geometri Savoldi e dai Presidenti di CNA e CNI.

Avevamo già inviato una lettera ai Presidenti nazionali di Architetti, Ingegneri e Geometri, in cui si riteneva ormai non più rinviabile il momento di porre fine a inutili polemiche e di mettere mano al riordino delle competenze professionali, ma dopo un primo incontro tutto è finito nel nulla.

Speriamo che si voglia finalmente fare qualcosa.

Alleghiamo la lettera:

Geometra Fausto Savoldi

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Piazza Colonna, 361   00187  Roma

Fax 06 48912336

presidenza@cng.it - cng@cng.it

p.c.

Architetto Leopoldo Freyrie

Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC

Via di Santa Maria dell’Anima, 10   00186 Roma

Fax  06 6879520

direzione.cnappc@archiworldpec.itdirezione.cnappc@archiworld.it

Ingegnere Giovanni Rolando

Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114   00187 Roma

Fax  06 69767048

segreteria@cni-online.ittuttoingegnere@legalmail.itsegreteria@ingpec.eu

Oggetto: Competenze professionali Architetti/Ingegneri e Geometri

Gentile Geometra Savoldi

La sua recente lettera del 04/05/2011 in merito alle competenze professionali dei geometri ci ha lasciato basiti, Lei parla di faziose utilizzazioni delle Sentenze della Corte di Cassazione e mal motivate prese di posizione da parte degli Ordini degli Ingegneri e Architetti.

Lei per fare chiarezza allega il parere di un noto parlamentare che esamina in maniera imparziale e distaccata la questione, dobbiamo dedurre che la Corte di Cassazione opera in maniera faziosa a favore degli Ingegneri e Architetti.

Crediamo che le Sue affermazioni siano talmente gravi da rendere necessario un chiarimento e una presa di posizione da parte dei Presidenti di CNACNI.

Noi di amate l’architettura non crediamo che questo sia il modo corretto di procedere in merito alle competenze professionali, Le ricordiamo che, in data 15/02/2010, Le avevamo inviato una lettera in cui si riteneva ormai non più rinviabile il momento di porre fine a inutili polemiche e di mettere mano al riordino delle competenze professionali.

L’Italia è l’unico paese europeo dove esiste un conflitto tra figure professionali che dovrebbero avere un ruolo ben distinto in quanto provengono da un percorso formativo completamente diverso. Ogni manufatto edilizio, dal più semplice al più complesso, dovrebbe essere seguito da architetti, ingegneri e geometri  agendo insieme con ruoli ben distinti.

Vogliamo anche evidenziare che il problema della progettazione non è soltanto un problema di conoscenze tecniche, come abbiamo già espresso in una lettera inviata al Corriere della Sera, chi pensa che i geometri possano o debbano progettare i piccoli o minori edifici e gli architetti quelli grandi e importanti commette un gravissimo errore.

L’architettura è la disciplina che ha come scopo l’organizzazione dello spazio in cui vive l’essere umano.

Per progettare bisogna avere una conoscenza di discipline umanistiche e tecniche, bisogna saper ascoltare il luogo, capire il contesto e molto altro, l’Architetto dovrebbe essere l’autore principale di un progetto dove partecipano varie figure tecniche tra cui gli ingegneri e i geometri.

Vi invitiamo pertanto nuovamente  a sedervi attorno ad un tavolo, con il massimo spirito di collaborazione, per discutere le problematiche delle competenze e per aggiornare Leggi che regolamentano la professione, (RD n.2537 del 1925 e RD n. 274 del 1929), vecchie, obsolete e non più rapportabili alla società odierna. Provate a immaginare quanto sia cambiata la società dal 1925 ad oggi.

Nel frattempo bisogna rispettare la legge attuale e le Sentenze della Cassazione in merito.

Ci auguriamo che vogliate accogliere il nostro appello nell’interesse di tutti i quasi 500.000 professionisti italiani tra architetti, ingegneri e geometri, ma soprattutto nell’interesse di tutti i cittadini italiani perché il raggiungimento della qualità architettonica e della sicurezza è un valore che appartiene alla collettività.

Roma  14-06-2010

Amate l’Architettura

Movimento per l’Architettura Contemporanea

www.amatelarchitettura.com

info@amatelarchitettura.com

Il Presidente

Antonio Marco Alcaro


Finalmente una vera Legge per l’Architettura

Dopo anni di tentativi andati a vuoto da parte dell’inarch e leggi inutili proposte in Senato, finalmente una buona Legge per l’Architettura proposta da Progetti e Concorsi del Sole 24 Ore che oggi compie un passo importante, la sottoscrizione da parte di tutti gli Ordini degli Architetti italiani in occasione della Conferenza Nazionale degli Architetti che si svolge a Roma. (vedi link)

Tutto nasce nel 1994 dopo l’emanazione della Legge 109/94, in quella occasione, l’Inarch reagì con forza presentando una Legge per l’Architettura organizzando un Appello per l’Architettura presso il Teatro Eliseo, sembra ieri ma sono passati 17 anni senza arrivare a nessuna conclusione.

Quella serata al Teatro Eliseo fu per me, (laureando in architettura),  molto emozionante, ma allora c’era Bruno Zevi, l’inarch aveva autorevolezza, prestigio e influenza che ha perso dopo la scomparsa del critico.

Basterebbe andare a rileggersi alcuni passi del discorso fondativo dell’inarch del 1959 di Bruno Zevi per capire quanto oggi l’istituto nazionale di architettura si sia trasformato in qualcosa di completamente estraneo alle intenzioni del suo fondatore:

Oggi è assurdo pensare a un Istituto di Architettura di vecchio stampo, affine a quelli fondati decenni or sono in società affatto diverse: un Istituto che organizzi un circoletto di conferenze, un congressetto ogni anno, qualche pubblicazioncina, e si perda in questioni meschine, se, per esempio, vi debbano essere ammessi i critici d’arte o i costruttori o i geometri o i banchieri. ……..Se l’Istituto Nazionale di Architettura va creato, i suoi orizzonti devono essere ampi, l’obiettivo dell’incontro tra produttori e consumatori, che coincide con quello dell’integrazione tra cultura ed economia, deve esserci costantemente presente. ………. l’Istituto, deve risultare efficace, deve rispondere all’interesse diretto, egoistico, di chi professa l’architettura, ed essere gestito da uomini convinti che, attraverso il loro lavoro nel nuovo organismo, saranno più soddisfatti e felici, quindi più utili al paese.

Bruno Zevi  1959
_____________________________
Per tornare alla legge per l’architettura, dopo quella serata al teatro Eliseo successe di tutto:

Inutile dire che è stata una fortuna che nessuno di questi disegni di Legge sia andato in porto, in quanto erano puri esercizi di stile dove si elencavano una serie di principi ideali utili soltanto a chi vive nel paese delle meraviglie ma perfettamente inutili all’architetto che si scontra ogni giorno con le attuali norme sugli incarichi. Sembra evidente che chi ha esteso quelle proposte di legge non ha alcun contatto con la realtà di tutti i giorni o probabilmente voleva soltanto farsi un po’ di pubblicità per non cambiare assolutamente nulla.

Per fortuna ci hanno pensato i giornalisti di Progetti e Concorsi che hanno proposto finalmente una Legge seria per l’Architettura.

Lo si capisce dal primo articolo che la legge è ben fatta:

art.1 L’architettura è una espressione della cultura …………., non ci voleva molto bastava leggere la legge per l’architettura francese del 1977, nel nostro Manifesto è il primo punto, ma probabilmente le precedenti proposte puntavano ad altro.

La legge di Progetti e Concorsi si basa su principi importantissimi che noi condividiamo in pieno:

  • Più gare meno fiducia: creare un vero mercato della progettazione incentrato su gare e concorsi, abbassare la soglia degli incarichi da 100.000 a 40.000, ridurre consulenze ed evitare incarichi mascherati,
  • progetto al centro: basta con gli affidamenti al buio, concorsi anche per piccole opere,
  • basta con le giurie: giurie formate da persone competenti e controlli sugli scambi di favore e sui docenti che fanno vincere i loro dottorandi,
  • spazio ai giovani: basta con gli sbarramenti di fatturato, curriculum e organico, è il progetto che conta,
  • meno appalti integrati: l’appalto integrato è la morte dell’architettura,
  • basta in house: il progetto spetta ai professionisti non alla stazione appaltante,
  • cantieri certi: sanzionare le Amministrazioni che non realizzano i concorsi.

Sorprende il coro di apprezzamenti  ( vedi link, vedi link 2) da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali alla proposta di Progetti e Concorsi, al posto loro mi sarei nascosto per la vergogna di non aver portato a termine una proposta di legge valida.

Noi di amate l’architettura abbiamo subito mostrato il nostro apprezzamento a Progetti e Concorsi  per la loro iniziativa (vedi link) e abbiamo dimostrato la nostra disponibilità con le altre Associazioni presenti sul territorio nazionale per diffondere e portare avanti la proposta.

Abbiamo inoltre inviato alcuni suggerimenti che ritenevamo indispensabili per il perfezionamento della proposta di legge che vi alleghiamo in fondo.

Riteniamo che non sia più il tempo di dividerci ma dobbiamo dare un segnale forte di coesione per far diventare realtà il sogno ormai inseguito da troppi anni di una legge per l’architettura in Italia e in quest’ottica condividiamo l’iniziativa del Presidente Nazionale Leopoldo Freyrie con la firma di oggi di tutti gli Ordini provinciali degli Architetti.

Persino i costruttori hanno appoggiato l’iniziativa di Progetti e Concorsi  durante gli Stati Generali dell’edilizia svoltosi a Roma la settimana scorsa a cui ha partecipato anche il presidente del CNA Leopoldo Freyrie.

Paolo Buzzetti, presidente dell’Ance, ha affermato : «Il progetto deve tornare a essere il vero protagonista. Servono strumenti innovativi, bisogna investire sulla qualità del prodotto e bisogna promuovere nuove forme di consenso. Tutti dobbiamo collaborare».

Anche il presidente OICE Braccio Oddi Baglioni concorda con Buzzetti e perfino Legambiente: «Non c’è miglior momento per riaccendere i fari sulla qualità del progetto. Bisogna aprire un dibattito serio sul ruolo dell’architettura - sottolinea Edoardo Zanchini, responsabile energia per Legambiente.

Costruttori e società di ingegneria danno il loro sostegno della legge per l’architettura. «Il progetto deve tornare al centro dei nostri ragionamenti. Servono strumenti innovativi, dobbiamo investire per ottenere progetti di qualità e promuovere nuove forme di consenso».

Ricordiamo che negli Stati generali di due anni fa i progettisti erano completamente assenti dalla manifestazione (vedi articolo), non erano stati invitati né il presidente Nazionale degli Architetti né quello di Roma, il fatto ci colpì molto tanto da scrivere subito una lettera a Buzzetti, Presidente ANCE organizzatore dell’incontro.

A distanza di due anni la nostra lettera non è stata inutile, gli Stati generali del 2011 hanno messo al centro il progetto e il progettista.

Mi dispiace che non è più con noi e non può condividere la nostra soddisfazione, l’autore di quella lettera il nostro amico Mimmo Ferrari scomparso recentemente.

Manca soltanto l’appoggio dei geometri e poi ci sono tutti, speriamo che i nostri governanti si rendano conto una volta per tutte che l’architettura è un valore importantissimo che appartiene alla comunità e che quindi vogliano portare avanti questa proposta di legge affinché non faccia la fine delle altre, anche se le premesse non sono buone basti vedere che lo Stato ha fatto ricorso per annullare una Legge Regionale sulla qualità dell’Architettura (vedi link).

Seguiremo passo passo l’evolversi della proposta di Legge.

I SUGGERIMENTI DI AMATE L’ARCHITETTURA ALLA PROPOSTA DI PROGETTI E CONCORSI

a cura di Moreno Capodarte

Non basta modificare o cancellare alcuni articoli del Codice dei Contratti in quanto lo stesso lavoro deve essere fatto, per essere completo, nel “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti - D.P.R.505/10/2010 n. 207″ nel quale vengono riproposti, in modo più esplicito, gli articoli, i commi, ecc. che si chiede di modificare con la nuova “Legge per l’Architettura”.

Tali ulteriori modifiche, relative al “Regolamento” riguardano i seguenti articoli:

- art. 252, comma 3 “………………..di aver valutato, in via preliminare,  l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella  del concorso di idee…….”;

-   art. 261, comma 1 ” I servizi………il cui corrispettivo………sia pari o superiore a 100.000 euro….”; comma 3 “…….il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore……..”;

- art. 263, comma 1 ” I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione alle gare……”; comma 1 a) ” al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esrcizi….”; comma 1 b) “all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavoricui si riferiscono i servizi da affidare……”; comma 1 c) ” all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare…….”.

A tali commi bisogna aggiungere, con riferimento alle classi e categorie, “……… o superiori” perchè, altrimenti, chi ha progettato un grattacielo alto un miglio o restaurato la Basilica di S. Pietro non può essere affidatario di un incarico di manutenzione di un asilo-nido in quanto, in precedenza, non lo ha mai progettato.

A tal proposito si allega un estratto di una Circolare esplicativa - costantemente disattesa dagli Enti Pubblici - del Ministero delle Infrastrutture del 12.11.2009 ed uno relativo ad una determinazione dell’Autorità di Vigilanza del 27.07.2010: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici - DIV IV

Circolare n. 4649 del 12.11.2009 “Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. ”…………..Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 66, del d.P.R. 554/99, concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi “di punta”, la disposizione di cui all’art. 253, comma 15- bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all’attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell’importo, che non può essere limitata ai soli “lavori da progettare” ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell’art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo). La disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis non incide, quanto all’arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del citato articolo 66 del d.P.R. 554/99 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alle gare.”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Bernadette Veca

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Autorità di Vigilanza - Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario)

2. I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA  GARA

2.1 Individuazione delle classi e  categorie della tariffa professionale

Come rammentato nel primo paragrafo, ai  fini dell’individuazione dei requisiti di partecipazione, nei bandi di gara è  necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie  dell’intervento, desunte dall’articolo 14 della tariffa professionale degli  ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949, cit.). Con riferimento all’individuazione delle  classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi,  la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e  funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una  suddivisione dell’insieme degli interventi compresi nelle due classi in  sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla  lettera f) alla lettera g) - opere strutturali - e nella classe VI dalla  lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell’ordine  alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di  progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella  classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi  oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio. Sulla base di queste indicazioni, nella determinazione  n. 30/2002, è stato affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe  e categoria o le classi e le categorie dell’intervento, in quanto ciò è  funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o  della indicazione dei requisiti da impiegare. I lavori cui si riferiscono detti  requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e  categorie) dell’intervento cui si riferisce il bando. In questi casi, è  evidente che vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli  interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e  categorie) dell’intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed  alle categorie la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia successiva a  quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa  natura, tuttavia tecnicamente più complessi.

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Il d.P.R. n. 554/1999, pur  richiamandosi, al fine della  dimostrazione dei requisiti, ad importi dei lavori  di entità in genere superiore (ad esempio, complessivamente da 2 a 4 volte l’importo dei  lavori cui riferisce l’affidamento), si riferisce genericamente a servizi di  cui all’articolo 50, ovvero a “servizi  attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri  servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto  definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla  progettazione”.

E’ da menzionare, al riguardo, l’interpretazione  che l’Autorità ha fornito con deliberazione n. 74/2006, del contenuto del requisito  relativo al fatturato globale di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 66  del d.P.R. n. 554/1999: “Altra ragione  per cui si propende per un’interpretazione letterale rispetto a quella restrittiva che porta a considerare solo i servizi aventi identica natura di  quello posto in gara, ai fini della determinazione del fatturato globale,  deriva dall’esigenza di uniformità interpretativa delle norme in materia di  affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura. In questa materia, infatti, il legislatore (v. art. 17 legge 109/94), in considerazione  del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri  servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività  tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato  la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai  servizi in modo onnicomprensivo”.

Pertanto, il requisito in argomento non  può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente  posti a base di gara.

Analogamente, con deliberazione n.  385/2001, l’Autorità ha chiarito che “rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 50 del Regolamento  attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici  finalizzate alla redazione dei progetti

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Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi  di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione  della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in  relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i  servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola  progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la  logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di  aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e  non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui”la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione,  non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati “servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei  lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva,  debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (…) l’obiettivo [della  norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano  svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di  lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il  servizio da affidare”). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel  caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario  e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad  ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o  incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione  ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo  almeno pari a quello richiesto.

Sempre nell’ottica di individuare  requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più  ampia partecipazione di professionisti, per l’affidamento dell’incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un’esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto  di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti (direzione lavori,  progettazione, coordinamento della sicurezza nei cantieri – cfr. determinazione  dell’Autorità n.2/2009).

Non può non rilevarsi,  inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo  variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai  servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia  spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalità amministrativa,  limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base  d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti  all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della  stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di  evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola  gara  più rigorosi e superiori a quelli  previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale.

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Occorre, altresì, ribadire che,  nell’applicazione dell’articolo 66 (requisiti di ammissione alla gara) del d.P.R.  n. 554/1999, per le lettere b) e c) del comma 1 deve farsi sempre riferimento  agli importi dei lavori dei servizi svolti e non all’importo dei servizi, anche  a fini di omogeneità delle certificazioni relative alle prestazioni svolte.

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D’altra parte, deve essere  ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di  incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di  quelle richieste dal bando.

Ciò vale anche per i livelli di  progettazione richiesta: in una gara per l’affidamento della redazione di  progettazione preliminare o definitiva non può essere escluso un concorrente  che abbia dimostrato di aver redatto progettazioni esecutive.

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In sostanza, i requisiti  speciali devono essere individuati con riferimento a qualsiasi intervento  appartenente alla stessa classe e categoria dei progetti

da redigere, come  risulta dalle tabelle allegate. Se, quindi, si deve progettare un intervento  strumentale alla prestazione di servizi di istruzione (per esempio, una scuola media), il requisito può essere documentato sulla base di un progetto di un  intervento strumentale alla prestazione di servizi di giustizia (per esempio,  palazzo di giustizia).

A seguire le ulteriori modifiche del “Regolamento”:

- art. 263, comma 1 d) ” al numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni……………..”;

- art. 263, comma 2 ” ……………….documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da …………………..prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima….”

NOTA: se il professionista ha svolto l’intero incarico ma non è stato ancora pagato ed è, quindi, in lite presso il Tribunale con il Committente, come è in grado di dimostrare in modo convincente di aver svolto interamente l’incarico??

- art. 267, comma 1 “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo……….sia inferiore a 100.000 euro…..”; comma 3 “……nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende ….”;

- art. 275, comma 1 “…..qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi……..”; comma 2 ” <per i soggetti di cui…… il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento…..”;

- art. 279, comma 2 ” La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio….”.

Per quanto riguarda le modifiche al “Codice” previste nella proposta presentata da Progetti e  Concorsi si ritiene essenziale quanto segue: è necessario distinguere tra concorsi di progettazione e affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.

I primi riguardano la progettazione di opere rilevanti (quasi sempre nuovi edifici) o restauri importanti.

I secondi si riferiscono alla progettazione di edifici più semplici, agli ampliamenti, alla manutenzione di immobili pubblici - che spesso comporta interventi complessi sia dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico - alla sola progettazione strutturale o impiantistica, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

In questo secondo caso, cioè gare per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura ritengo che dal “Codice” sia indispensabile modificare o cancellare quanto di seguito riportato:

a) - art. 41 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi. - comma 1 a) “… idonee referenze bancarie……” da eliminare; - comma 4 ” …il requisito di cui al comma 1, lettera a), è comprovato con dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs. 1/9/1993 n. 385..”   da eliminare.

NOTA: La nostra è una professione intellettuale oppure è un’attività economica d’impresa??

b) - art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi. - comma 1 a) ……. da eliminare completamente e sostituire con il seguente:

“a) ……; l’effettuazione effettiva della prestazione svolta a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati è dichiarata dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. - comma 1 g) “… per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni….” da eliminare completamente.

NOTA: La maggioranza degli Studi italiani di architettura ed ingegneria è di piccole dimensioni e di solito non hanno dipendenti ma collaboratori più o meno occasionali.

- art. 75 - Garanzie a corredo dell’offerta.

- comma 1 ” L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente….”.

NOTA: Tutto ciò deve essere previsto per le imprese che concorrono per l’aggiudicazione degli appalti di lavori ma, al contrario, non può essere riferito ai liberi professionisti che concorrono per un appalto di servizi.

I professionisti garantiscono le stazioni appaltanti mediante apposita assicurazione professionale.

- art. 81 -  Criteri per la scelta dell’offerta migliore.

- comma 1 - Deve essere integrato specificando che “per i servizi di architettura ed ingegneria” la migliore offerta è selezionata esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

- art. 111 - Garanzie che devono prestare i progettisti.

- comma 1 “…di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimanto delle attività di propria competenza……….sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio..” da eliminare e sostituire con ”…. sino alla data del certificato di ultimazione dei lavori”.

NOTA: deve essere rimosso in quanto il certificato viene emesso, di solito, dopo   molti mesi o addirittura anni dal compimento dei lavori e, di conseguenza, il professionista, anche se ad incarico concluso, deve continuare a pagare i premi della polizza di responsabilità professionale sottoscritta, per un tempo infinito senza conoscere quando il certificato verrà emesso.